Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Art. 32b Compensazione di carenze ed esuberi di effettivi

Al momento del reclutamento, l’UFPP (di norma l’ufficiale di reclutamento competente) assegna le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile a un determinato Cantone. A tal fine, tiene conto in particolare del luogo e della regione di domicilio (anche a livello intercantonale) nonché della lingua delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Di norma, queste vengono asse gnate al loro Cantone di domicilio. Se in un determinato anno un Cantone presenta una carenza di effettivi, questa può essere compensata innanzitutto con militi provenienti da Cantoni con un esubero di effettivi (cfr. art. 36a cpv. 1 LPPC riveduta). L’UFPP può quindi attribuire a un Cantone con una carenza di effettivi persone soggette all’obbligo di protezione civile provenienti da un Cantone con un esubero di effettivi (art. 36a cpv. 2 LPPC riveduta). L’attribuzione a un altro Cantone deve essere proporzionata. I criteri possibili possono essere, ad esempio, la regione linguistica, ossia l’assenza di barriere linguistiche, nonché l’accessibilità di un potenziale luogo di impiego e la possibilità di alloggio senza spese finanziarie sproporzionate. L’attribuzione di una persona di lingua francese che risiede e lavora nel Canton Ginevra al Canton Zurigo, ad esempio, non sarebbe quindi né proporzionata né ragionevole.

Se le carenze non possono essere compensate mediante incorporazioni intercanto nali, l’UFPP comunica le carenze residue al CIVI, il quale a sua volta gli rende note le persone recentemente ammesse al servizio civile. La comunicazione contiene le in formazioni necessarie per l'assegnazione a un cantone e l’attribuzione a una funzione (cfr. art. 32c cpv. 1 OPCi), come ad esempio i dati di contatto, la professione o la for mazione, il luogo di domicilio, la lingua e i giorni di servizio rimanenti.

Art. 32c Assegnazione di persone soggette al servizio civile e loro attribuzione a una funzione

Le persone soggette al servizio civile possono essere obbligate a prestare una parte del servizio civile ordinario in un’organizzazione di protezione civile (art. 8 cpv. 2 primo periodo LSC riveduta), a condizione che una carenza comprovata non possa essere compensata con i mezzi della protezione civile, in particolare con l’attribuzione inter cantonale di militi della protezione civile (art. 36a cpv. 1 LPPC riveduta).

Se le carenze di effettivi non possono essere compensate mediante incorporazioni in tercantonali, l’UFPP comunica le carenze residue al CIVI.

Il CIVI segnala all’UFPP le persone recentemente ammesse al servizio civile, indicando la professione o la formazione, il luogo di domicilio, la lingua e i giorni di servizio rima nenti. L’UFPP effettua una selezione in base a questi criteri. Come per i militi della protezione civile, l’UFPP stabilisce l’attribuzione a una funzione nonché il luogo e la data dell’istruzione di base delle persone selezionate.

La convocazione all’istruzione di base avviene da parte del CIVI sulla base della co municazione dell’UFPP. I dettagli, in particolare il luogo e l’ora di inizio, vengono tra smessi dall’ente cantonale della protezione civile competente alla persona soggetta al servizio civile al più tardi sei settimane prima dell’inizio dell’impiego (art. 22 cpv. 2bis LSC riveduta).

Capitolo 4 (art. 33)