Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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Art. 18a Valutazione dell’idoneità a prestare servizio civile in un’organizzazione di protezione civile
Il nuovo articolo 18a completa le norme dell’articolo 18 relative alla visita da parte del medico di fiducia per le persone che devono prestare servizio civile in un’organizza zione di protezione civile. I criteri determinanti per la valutazione dell’idoneità al servizio di protezione civile delle persone soggette a tale obbligo (cfr. art. 10-12 OPCi) si appli cano anche alle persone soggette al servizio civile tenute a prestare servizio in un’or ganizzazione di protezione civile. I medici di fiducia (in pratica, i medici di corso della protezione civile) applicano il programma di esame in vigore nella protezione civile e decidono direttamente se la persona è idonea a prestare il servizio nella protezione civile per il quale è stata convocata.
Il capoverso 1 stabilisce, analogamente all’articolo 10 OPCi, in quali casi gli esami de vono essere effettuati dal medico di fiducia della protezione civile (lett. a–c). I capoversi 2–4 disciplinano, analogamente all’articolo 11 OPCi, le modalità dell’esame. Se il me dico di fiducia non è in grado di decidere, sulla base della documentazione, in merito all’idoneità al servizio civile nella protezione civile, la persona interessata viene convo cata per un esame dall’autorità responsabile del servizio, che di norma è l’organizza zione di protezione civile interessata o l’ente cantonale responsabile della protezione civile. Quest’ultimo può anche ingiungere alla persona soggetta al servizio civile di te nersi a disposizione per visite mediche. Il capoverso 5 disciplina, infine, le decisioni del medico di fiducia con le relative conseguenze giuridiche (lettere a-d).
Il CIVI viene informato della decisione (capoverso 6) e può quindi calcolare i giorni di servizio.
Se la visita del medico di fiducia rivela che la capacità di prestare servizio in un’orga nizzazione di protezione civile è generalmente compromessa, ciò che per i militi della protezione civile comporta una nuova valutazione dell’idoneità al servizio di protezione civile (cfr. art. 8 OPCi), il CIVI, sulla base dei rapporti di tale professionista e dei docu menti medici (cfr. cpv. 7), ordina a sua volta le visite mediche da parte del medico di fiducia previste dall’articolo 18 volte a chiarire l’entità della capacità lavorativa, la com promissione della salute e la compatibilità di quest’ultima con le possibilità di impiego previste negli istituti d’impiego tradizionali.
Art. 26a Giornata d’introduzione del CIVI
Il contenuto da trasmettere durante la giornata d’introduzione viene incentrato sulle basi legali dell’ammissione, affinché il richiedente possa informarsi adeguatamente sulle regole del servizio civile e valutare attentamente se il passaggio a tale servizio sia compatibile con i propri progetti professionali e privati (cpv. 1). In particolare l’obbligo di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile (cpv. 2) pone esigenze più elevate in termini di compatibilità dell’obbligo di servizio con gli impegni professio nali e privati. Per questo, al richiedente deve essere indicato quando devono essere svolti, di norma, l’istruzione di base e i successivi servizi d’istruzione presso le organiz zazioni di protezione civile e cosa ciò comporta per la ricerca autonoma di un impiego (cfr. art. 31a cpv. 1 OSC). Il capoverso 3 precisa il diritto al viaggio gratuito per recarsi alla giornata d’introduzione, compresa la possibilità di acquistare il titolo di trasporto in forma elettronica.