Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
3.4 Ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d’informazione militari e su al tri sistemi d’informazione del DDPS
Gli allegati 1a e 2 sono completati con i dati personali delle persone soggette al servizio civile che possono essere trattati nei sistemi PISA e MEDISA in relazione all’obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Poiché la protezione civile è uno strumento cantonale, il miglioramento dei suoi effettivi ha ripercussioni principalmente a livello cantonale. Se una catastrofe o una situazione d’emergenza colpisce più Cantoni o l’intera Svizzera, anche il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi della protezione civile, come nel caso della pandemia di Covid-19. Proprio quando si verificano eventi di tale portata, è fondamentale che la protezione civile disponga di effettivi sufficienti per garantire una maggiore efficienza e capacità di resistenza.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i comuni
Il progetto contribuisce a migliorare gli effettivi della protezione civile. Per i Cantoni è fondamentale che la protezione civile disponga di effettivi sufficienti. Solo così è possi bile garantire che questa organizzazione, in quanto parte integrante della protezione della popolazione, possa adempiere al mandato di prestazione conferitole e svolgere i suoi compiti a favore dei Cantoni e dei Comuni.
Il progetto attua una parte della revisione della LPPC e non comporta né costi aggiuntivi né un fabbisogno supplementare di posti nell’Amministrazione federale.
La maggior parte dei giorni di servizio civile prestati va a beneficio diretto o indiretto dei Cantoni e dei Comuni, poiché gli ambiti di attività del servizio civile (cfr. art. 4 cpv. 1 LSC) rientrano in larga misura nei settori di competenza dei Cantoni. La possibilità di obbligare le persone soggette al servizio civile di partecipare a interventi della prote zione civile nell’ambito della prevenzione, della gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza e della rigenerazione dopo tali eventi in un cantone con una carenza di effettivi, farà sì che si prestino meno giorni di servizio negli altri settori di attività elencati all’articolo 4 capoverso 1 LSC.
Presso i Cantoni, l’integrazione amministrativa di persone soggette al servizio civile nella protezione civile comporterà almeno inizialmente un certo onere supplementare.