Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Le disposizioni previste nel progetto B relative al Servizio sanitario coordinato, al coor dinamento dei trasporti e ai punti di raccolta d’urgenza cantonali non riguardano la pre sente revisione di ordinanza.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

La modifica della LPPC prevede misure volte a garantire gli effettivi necessari nella protezione civile. L’obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere esteso e deve essere prevista la possibilità di impiegare persone soggette al servizio civile nella protezione civile. Ulteriori misure mirano a migliorare la gestione delle catastrofi e delle situazioni d’emergenza. La revisione della LPPC è stata approvata dal Parla mento il 21 marzo 2025.

Con la presente revisione dell’ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) si creano le disposizioni d’esecuzione necessarie per l’attuazione della LPPC riveduta (2). Numerose disposizioni in merito figurano già nel messaggio relativo alla LPPC, in par ticolare per quanto riguarda la determinazione dell’effettivo regolamentare e reale (v. messaggio, pag. 22; prassi attuale), la ripartizione intercantonale degli effetti della pro tezione civile (prassi attuale, pag. 25), l’obbligo di prestare servizio civile in organizza zioni della protezione civile (messaggio, in particolare pag. 23 segg.), la chiamata in servizio (messaggio, pag. 29), l’assolvimento dell’istruzione di base da parte delle per sone che prestano servizio civile nella protezione civile (messaggio, pag. 16 segg.) e gli impieghi di persone soggette al servizio civile in organizzazioni di protezione civile (messaggio, pag. 28 segg.). Il margine di manovra per la revisione dell’OPCi è quindi relativamente ridotto e riguarda principalmente disposizioni di carattere organizzativo e amministrativo.

Il progetto attua in particolare le misure previste dalla LPPC relative all’obbligo per le persone soggette al servizio civile di prestare una parte del loro servizio nella prote zione civile. Prevede disposizioni d’esecuzione per il calcolo dell’effettivo regolamen tare e per compensare una carenza di effettivi e disciplina la procedura d’impiego non ché i diritti e i doveri delle persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.

Contiene inoltre disposizioni relative all’istruzione di base e una modifica marginale concernente le funzioni e i gradi nella protezione civile.

2 Le modifiche alla LPPCi sono state approvate dal Parlamento, ma non sono ancora entrate in vigore (entrata in vigore del progetto A prevista per il 1° gennaio 2027 e del progetto B per il 1° gennaio 2026).