Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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A seguito della soppressione dell’articolo 35 capoverso 4 nella LPPC riveduta, viene soppresso anche il capitolo 4 OPCi, «Militi adibiti all’adempimento di compiti federali».
Art. 35 cpv. 2
L’istruzione di base, l’istruzione complementare e l’istruzione dei quadri è considerata assolta se il milite ha seguito almeno il 90 percento del tempo indicato nel programma d’istruzione. Questo vale anche per le persone che prestano servizio civile in un’orga nizzazione di protezione civile. L’articolo 35 è quindi completato da un capoverso 2 che riguarda tale aspetto.
Art. 40 cpv. 2
La disposizione secondo cui i militi della protezione civile possono essere convocati a prestare servizi d’istruzione successivi all’istruzione di base e chiamati in servizio per prestare un intervento solo se hanno completato almeno l’istruzione di base secondo l’articolo 49 LPPC, si applica anche alle persone che prestano servizio civile in un’or ganizzazione di protezione civile. L’articolo 40 è quindi completato con un capoverso 2 che riguarda tale aspetto.
Art. 61a Obiettivi e contenuto dell’istruzione della protezione civile
In applicazione dell’articolo 54 capoverso 5 della LPPC riveduta, si stabilisce che l’UFPP, in collaborazione con i Cantoni, definisce gli obiettivi e i contenuti dell’istruzione in materia di protezione civile, che comprendono il piano d’insegnamento e le relative documentazioni dei corsi, stabiliti d’intesa con i Cantoni. Sono inoltre definite le com petenze di base e le competenze complementari: i Cantoni devono obbligatoriamente trasmettere le prime e possono scegliere se farlo anche con le seconde.
Art. 64a Istruzione di base abbreviata per chi presta servizio di protezione civile a
titolo volontario
Il Cantone può decidere se e in che misura le persone che prestano servizio volonta riamente o che hanno assolto la scuola reclute devono assolvere l’istruzione di base (art. 49 cpv 4 primo periodo della LPPC riveduta). Questa disposizione stabilisce in quali casi una formazione è considerata equivalente all’istruzione di base, in particolare quando nell’ambito del servizio militare, o dell’attività professionale o civile (presso or ganizzazioni partner o nel settore dell’aiuto psicologico d’urgenza, come la psicologia o l’assistenza spirituale), è già stata assolta una formazione che corrisponde in parte o del tutto alla rispettiva istruzione di base nella protezione civile. In questo modo si evita che la stessa formazione o parti di essa debbano essere seguite una seconda volta.
Allegato 1
Come statuito dall’articolo 27 capoverso 1 OPCi, l’ammontare del soldo nella prote zione civile è conforme a quello nell’esercito.
I compiti della funzione di «sergente maggiore» nella protezione civile corrispondono a quelli di un «sergente maggiore capo» nell’esercito. Occorre quindi adeguare il grado di «sergente maggiore» affinché chi ricopre questo ruolo riceva il soldo che corrisponde alla funzione.