Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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alle ferie prima di essere assegnata a un impiego in un’organizzazione di protezione civile.
Art. 75 cpv. 1 lett. a, 3 e 5
Nel capoverso 1, l’espressione «luogo di soggiorno» è sostituita con quella più comune di «luogo di soggiorno settimanale».
Nel capoverso 3 si precisa che la comunicazione dell’indirizzo di notifica deve essere effettuata immediatamente.
Il capoverso 5 garantisce la trasparenza sulle modalità di registrazione nel PISA delle modifiche dei dati personali delle persone soggette al servizio civile.
Art. 76 cpv. 1bis
Il nuovo capoverso 1bisestende l’obbligo di segnalare problemi di salute prima dell’en trata in servizio anche all’ente di protezione civile nei casi in cui la convocazione ri guarda un impiego in un’organizzazione di protezione civile.
Art. 76a c. Pregiudizio alla salute delle persone che prestano servizio civile
Il capoverso 1 prevede che d’ora in avanti le persone che prestano servizio civile deb bano segnalare i propri problemi di salute anche all’istituto d’impiego al momento dell’entrata in servizio, allegando un certificato medico. Secondo il nuovo capoverso 2, nel caso di impieghi del servizio civile in organizzazioni di protezione civile, tale segna lazione deve essere effettuata nell’ambito dell’interrogazione sanitaria d’entrata senza allegare un certificato medico, poiché un medico di fiducia può valutare direttamente sul posto i problemi segnalati.
La base giuridica in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati personali particolarmente sensibili previsto nel presente articolo è costituita dall’articolo 80 capo verso 1bislettera b LSC e dall’articolo 93 capoverso 3 della nuova LPPC.
Art. 86a cpv. 5
Il nuovo capoverso 5 crea trasparenza a livello di ordinanza in forma dichiarativa se condo l’articolo 40a capoverso 1bisdella LSC riveduta.
Art. 87, rimando nella rubrica nonché cpv. 1bis, 2, 6 e 7
Art. 87b Procedura di riconoscimento semplificata per impieghi nell’ambito della ge stione di catastrofi e situazioni d’emergenza
Questo nuovo articolo disciplina i requisiti di riconoscimento per le istituzioni che inten dono impiegare persone che prestano servizio civile per far fronte a catastrofi e situa zioni d’emergenza dopo che la ResMaB ha approvato una richiesta dei cantoni di so stenere la gestione di un evento con questa categoria di persone. In questi casi pos sono essere riconosciuti come istituti d’impiego del servizio civile i fornitori di servizi che in base alla valutazione della ResMaB devono essere sostenuti sussidiariamente dalla Confederazione nell’adempimento dei loro compiti, ovvero la gestione dell’evento,