Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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servizio civile è il preavviso di servizio. Solo se quest’ultimo viene comunicato per tempo è possibile svolgere la successione di impieghi nel servizio civile richiesta dalla legge. Il capoverso 1 chiarisce quindi in un’aggiunta (nuova lettera b) che la persona soggetta al servizio civile deve tenere conto delle indicazioni delle autorità. Se pianifica in contrasto con le condizioni indicate al capoverso 1, il CIVI sarà costretto a rifiutare l’approvazione della convenzione d’impiego (cfr. cpv. 2). Viceversa, si applica il princi pio della tutela della buona fede se le date comunicate vengono modificate senza pre avviso e sono in contrasto con la pianificazione conforme al capoverso 1 della persona soggetta al servizio civile. Gli impieghi di cui all’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC non sono pianificabili. Soprattutto in questi casi si applicherà il principio secondo cui gli im pieghi presso organizzazioni di protezione civile hanno la precedenza su quelli presso istituti d’impiego tradizionali. Ciò è specificato nel capoverso 2.
Art. 38 cpv. 2 lett. c e d
L’articolo 38 capoverso 2 lettera c è formulato in modo più snello grazie all’inserimento di un riferimento all’articolo 7a della LSC riveduta. Ciò permette anche di chiarire che tutti gli impieghi del servizio civile prestati presso istituti d’impiego tradizionali in rela zione a catastrofi e situazioni d’emergenza (vale a dire per la prevenzione e la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, nonché per la rigenerazione dopo tali eventi) non possono durare più di 26 giorni.
Con il nuovo articolo 38 capoverso 2 lettera d, l’elenco degli impieghi per i quali è con sentita una durata minima inferiore al minimo stabilito per legge di 26 giorni viene am pliato con quelli da prestare in organizzazioni di protezione civile e quelli supplementari necessari per raggiungere i 26 giorni di servizio all’anno statuiti dall’articolo 39a capo verso 1 OSC.
Art. 39a cpv. 5
Il nuovo capoverso 5 chiarisce che gli impieghi del servizio civile prestati nelle organiz zazioni di protezione civile non sono oggetto di una pianificazione autonoma con la possibilità di anticiparli o recuperarli, ma devono essere prestati secondo il preavviso di servizio comunicato preventivamente dall’organizzazione di protezione civile. In que sto modo si garantisce anche che i corsi di ripetizione nell’organizzazione di protezione civile non possano essere elusi.
Art. 40, rubrica nonché cpv. 3 e 5–7
Il capoverso 3 è completato con il termine di convocazione per i servizi d’istruzione nella protezione civile. Con l’aggiunta del capoverso 5, che vieta la convocazione ad impieghi in istituti d’impiego tradizionali per periodi per i quali ne è già previsto uno nella protezione civile, si garantisce che gli impieghi nelle organizzazioni di protezione civile abbiano la priorità rispetto a quelli tradizionali. Il nuovo capoverso 6 chiarisce che senza aver completato l’istruzione di base non sono consentiti né i servizi d’istruzione suc cessivi, né gli impieghi ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC. Per valutare se tale requisito è soddisfatto nel singolo caso, il CIVI si baserà sulle informazioni conte nute nel PISA.
Art. 40b cpv. 1, 1bis, 5 e 7