Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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3.2 Ordinanza sul servizio civile dell’11 settembre 1996
Art. 4 cpv. 4 lett. b e d
L’articolo 4 capoverso 4 continua a disciplinare le eccezioni alla limitazione dei lavori di sostegno amministrativo. La lettera b prevede ora un’eccezione per gli impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d’emergenza secondo l’articolo 7a della LSC riveduta. Ciò permette di semplificare le prescrizioni in materia di procedura di riconoscimento, come richiesto dall’articolo 7a capoverso 4 lettera b LSC riveduta.
Tra le eccezioni di cui al capoverso 4 rientrano anche gli impieghi del servizio civile in organizzazioni di protezione civile (lettera d), ossia: istruzione di base, istruzione com plementare, perfezionamento, corsi di ripetizione e interventi secondo l’articolo 46 ca poversi 1 e 2 LPPC.
Art. 4a cpv. 4
Il nuovo capoverso 4 puntualizza che, nell’ambito di impieghi del servizio civile in orga nizzazioni di protezione civile, non si applicano le precisazioni relative agli impieghi illeciti nel servizio civile (cfr. art. 4a lett. a n. 3 LSC), che sono state concepite per gli istituti d’impiego tradizionali. Un’organizzazione di protezione civile è considerata per legge un istituto di impiego e si può presumere che, in quanto autorità, essa adempia ai propri compiti come previsto dalla legge. Non è pertanto necessaria una regolamen tazione relativa all’influenza illecita per le organizzazioni di protezione civile che fun gono da istituti d’impiego, che oltretutto andrebbe applicata anche ai militi della prote zione civile.
Titolo prima dell’art. 8
Il titolo è completato dagli interventi in un’organizzazione di protezione civile, che sono disciplinati nella sezione 3.
Art. 8cbisOrganizzazioni di protezione civile come istituti d’impiego, diritti e obblighi
le organizzazioni di protezione civile sono considerate per legge istituti d’impiego del servizio civile (art. 41 cpv. 3 della LSC riveduta). Si citano qui le disposizioni della LSC che prevedono diritti e doveri delle organizzazioni di protezione civile diversi da quelli degli istituti d’impiego tradizionali.
Art. 8cterOrganizzazioni di protezione civile come istituti d’impiego: convocazione
I capoversi 1 e 2 stabiliscono la procedura che gli enti competenti della protezione civile e del servizio civile devono seguire nell’ambito di una convocazione del CIVI a un im piego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile. Nella legislazione sul servizio civile, il termine «impiego» designa qualsiasi forma di servizio nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio civile. Nella protezione civile, soprattutto in riferimento alle prestazioni di servizio secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC, si parla piuttosto di «interventi». Il legislatore ha invece optato di continuare a parlare di «impieghi» in riferimento alle prestazioni di servizio delle persone soggette al servizio civile. Quando si tratta di interventi ai sensi di tale disposizione, nell’OSCi viene precisato, come nel capoverso 4, che si tratta di impieghi ai sensi di questo articolo.