Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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Per quanto riguarda le funzioni e i gradi, alle persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile si applicano le stesse regole previste per i militi della protezione civile. L’articolo 30 è pertanto completato con un quinto capoverso cor rispondente.
Art. 31 cpv. 4
Le disposizioni vigenti per i militi della protezione civile concernenti le funzioni di quadro e specialista si applicano anche alle persone che prestano servizio civile in un’organiz zazione di protezione civile. L’articolo 31 è pertanto completato con un quarto capo verso corrispondente.
Art. 32, rubrica e cpv. 2
Attribuzione a una funzione di livello inferiore
Le disposizioni che disciplinano il cambiamento di funzione dei militi della protezione civile si applicano anche alle persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile. L’articolo 32 è pertanto completato con un secondo capoverso cor rispondente.
Sezione 6: Gestione degli effettivi
Questa sezione contiene disposizioni d’esecuzione relative alla LPPC e alla LSC rive dute (cfr. in particolare art. 36 cpv. 6, 36a cpv. 3 LPPC riveduta e art. 9 cpv. 2 LSC riveduta).
Art. 32a Calcolo dell’effettivo regolamentare
La protezione civile può adempiere ai propri compiti solo se dispone di effettivi suffi cienti. L’obiettivo da raggiungere è l’effettivo regolamentare, che viene determinato da ciascun Cantone in base al proprio profilo prestazionale e alla propria struttura orga nizzativa. I fattori determinanti a tal fine sono l’analisi dei pericoli e dei rischi, il numero di abitanti, la struttura degli insediamenti e le condizioni topografiche. Si deve inoltre tenere conto del fatto che, in caso d’evento, un certo numero di militi della protezione civile non potrà entrare in servizio a causa di malattia, assenza all’estero o altri motivi. Da questo calcolo risulta il fabbisogno effettivo di militi della protezione civile formati, attribuiti a una funzione e pronti all’impiego secondo le funzioni e le formazioni di cia scun Cantone. L’effettivo regolamentare deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni, in modo da tenere conto di eventuali cambiamenti nelle basi di calcolo.
L’effettivo reale corrisponde invece al totale dei militi della protezione civile reclutati, sia che siano già incorporati in un’OPC e istruiti o meno. Sono incluse in questo calcolo anche le persone che svolgono una parte del loro servizio civile obbligatorio in un’OPC (art. 36 cpv. 2 LPPC riveduta).
Idealmente, l’effettivo reale dovrebbe corrispondere all’effettivo regolamentare. In caso contrario, si è in presenza di una carenza o di un esubero di effettivi (art. 36 cpv. 3 LPPC riveduta). L’effettivo reale, la carenza di effettivi e l’esubero di effettivi sono rilevati annualmente (art. 36 cpv. 4 LPPC riveduta.). I Cantoni comunicano an nualmente all’UFPP i dati relativi agli effettivi (cfr. art. 36 cpv. 5 LPPC riveduta).