Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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Il capoverso 4 definisce le modalità di conversione in franchi svizzeri delle cifre d’affari espresse in valuta estera e il capoverso 5 specifica come estrapolare gli esercizi di durata inferiore a 12 mesi.
Se vengono acquistate solo parti di un’impresa svizzera (p. es. un ramo aziendale, una divisione o degli asset importanti come impianti, macchinari o brevetti), va presa in considerazione solo la cifra d’affari attribuibile a queste parti (cpv. 6). Questa disposizione fa sì che nel calcolo confluisca solo la quota effettivamente acquistata e garantisce dunque che tutti i casi simili siano trattati equamente.
Il capoverso 7 riguarda le transazioni in cui un’acquisizione è ad esempio suddivisa in più transazioni effettuate nell’arco di diversi anni. Le disposizione serve anche a prevenire eventuali tentativi di elusione.
Art. 5 Calcolo dei ricavi lordi delle banche
Per le banche, la soglia stabilita dall’articolo 3 capoverso 2 LVI non si basa sulla cifra d’affari, bensì sui ricavi lordi. L’articolo 5 specifica pertanto le modalità di calcolo di questi ricavi facendo riferimento alle disposizioni pertinenti della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche7 (LBCR).
Art. 6 Calcolo del numero di posti di lavoro a tempo pieno
Il numero dei posti di lavoro a tempo pieno (in equivalenti a tempo pieno) è sostanzialmente calcolato analogamente alla cifra d’affari (art. 4 AP-OVI). Si applicano tuttavia solo i capoversi 1, 5, 6 e 7 dell’articolo 4, ma non i capoversi 2, 3 e 4. A differenza della cifra d’affari, infatti, il calcolo degli equivalenti a tempo pieno non tiene conto del fatto che possono ad esempio intercorrere attività commerciali tra le filiali e le imprese comuni di cui all’articolo 4 capoverso 1 AP-OVI.
Art. 7 Condizioni di esenzione
L’articolo 3 capoverso 4 LVI autorizza il Consiglio federale a esentare dall’obbligo di approvazione le acquisizioni effettuate da investitori esteri di Stati con i quali vi è una cooperazione sufficiente a impedire che l’ordine o la sicurezza pubblici della Svizzera siano compromessi o minacciati.
Queste esenzioni possono comportare una disparità di trattamento tra investitori di Stati diversi, benché gli obblighi della Svizzera nell’ambito del diritto economico internazionale vietino «discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi che sono nelle medesime condizioni». Questi obblighi sono sanciti in particolare dall’Accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi8 (GATS) e dagli accordi di libero scambio della Svizzera.
Per evitare discriminazioni «arbitrarie o ingiustificate», il diverso trattamento dei partner commerciali deve basarsi su criteri oggettivi che presentano una correlazione razionale con l’obiettivo della legge. Questi criteri, formulati al capoverso 1, sono utilizzati per
7 RS 952.0
8 RS 0.632.20, allegato 1B