Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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In terzo luogo, una persona fisica è esentata se agisce per conto di un organo statale di uno Stato esentato e se possiede la cittadinanza svizzera o di uno Stato esentato (cpv. 1 lett. c).
In quarto luogo, anche per le persone giuridiche che agiscono per conto di un organo statale è richiesto l’adempimento cumulativo di tre criteri (cpv. 1 lett. d). Si tratta di sapere se agiscono per conto di un organo statale di uno Stato esentato, se la loro sede principale è in Svizzera o in uno Stato esentato e se sono soggette al diritto della Svizzera o di uno Stato esentato ed organizzate conformemente.
A norma del capoverso 2, invece, l’esenzione non è concessa agli investitori statali esteri che agiscono per conto di un organo statale di uno Stato non esentato.
Art. 9 Decisione preliminare e domanda
Le richieste di decisione preliminare di cui all’articolo 5 LVI e le domande di cui all’articolo 6 LVI devono essere presentate alla SECO (cpv. 1). I documenti da accludere alle richieste di decisione preliminare o alle domande figurano negli allegati 1 e 2 (cpv. 2 e 3).
Per quanto riguarda la decisione preliminare di cui all’articolo 5 LVI, l’ordinanza specifica che bisogna unicamente stabilire se l’impresa svizzera rientri in una delle categorie di cui all’articolo 3 LVI e se le soglie corrispondenti siano superate (cpv. 2). In una decisione preliminare, quindi, non si tratta mai di verificare se un investitore possa essere qualificato come «statale estero» né se un’operazione d’investimento sia un’acquisizione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LVI. L’investitore che non è sicuro se il suo progetto d’acquisizione sia soggetto ad approvazione o meno dovrebbe quindi presentare una domanda (art. 6 LVI). Ai fini di una decisione preliminare, dunque, le informazioni richieste di cui all’allegato 1 riguardano unicamente l’impresa svizzera. La decisione preliminare rappresenta un parere giuridico vincolante da parte di un’autorità, paragonabile ad esempio a una decisione fiscale anticipata (tax ruling).
Le richieste di decisione preliminare e le domande devono essere presentate in una lingua ufficiale (cpv. 4). La documentazione può essere redatta in una di queste lingue o in inglese.
Il fatto che la documentazione da presentare figuri negli allegati 1 e 2 non significa che la SECO non possa richiedere ulteriori informazioni o documenti, come previsto dal capoverso 5, che si riferisce all’obbligo di fornire informazioni di cui all’articolo 13 LVI.
Art. 10 Domicilio di notifica e rappresentanza comune
Per semplificare la corrispondenza tra la SECO e gli investitori, l’ordinanza prevede due requisiti: l’investitore, se è uno solo, deve indicare un domicilio di notifica in Svizzera (cpv. 1); se l’acquisizione vede coinvolti più investitori (oltre agli investitori statali esteri, possono esserci anche degli investitori privati), questi ultimi devono designare una rappresentanza comune e un domicilio comune per le notifiche in Svizzera (cpv. 2).