Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine

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Oltre alle tariffe forfettarie, la SECO deve poter addebitare altri servizi in base al tempo richiesto (cpv. 3). La tariffa oraria è compresa tra 100 e 400 franchi. La tariffa oraria applicata dovrà dipendere dalla funzione del personale che esegue il lavoro. Le informazioni che possono essere fornite facilmente e che comportano solo un piccolo onere lavorativo non possono essere considerate come altri servizi.

Art. 18 Modifiche degli allegati 1 e 2

Gli allegati 1 e 2 specificano i documenti da accludere alla richiesta di decisione preliminare o alla domanda. In base all’articolo 48 capoverso 1 LOGA, le modifiche di questi due allegati possono essere effettuate direttamente dal DEFR. Quest’ultimo può quindi cancellare documenti dai due allegati o aggiungerne altri. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno se l’esperienza dovesse dimostrare che alcuni documenti offrono un valore aggiunto troppo limitato o che altri devono essere richiesti regolarmente.

Art. 19 Modifica di un altro atto normativo

Il servizio della SECO a cui compete la verifica degli investimenti deve poter accedere, su richiesta, ai dati personali contenuti nel sistema nazionale di indagine (SNI). È quindi necessario modificare l’ordinanza SNI del 15 ottobre 200811.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore contemporaneamente alla LVI. Secondo la decisione del Consiglio federale del 26 novembre 202512, la data d’entrata in vigore della LVI dovrà essere fissata in modo da mantenere per quanto possibile bassi gli oneri per l’economia e dare alle imprese sufficiente tempo per conformarsi alla nuova normativa.

5 Ripercussioni

Per quanto riguarda le ripercussioni su Cantoni, Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni montane nonché l’impatto sull’ordine e sulla sicurezza pubblici, sulla società e sull’ambiente, si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio sulla LVI. Nei settori citati l’ordinanza non dovrebbe produrre effetti diversi da quelli della legge.

5.1 Ripercussioni per l’economia

Anche per quanto riguarda le ripercussioni economiche e i costi indiretti per le imprese interessate (p. es. incertezza negli investimenti o ritardi nelle transazioni) si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio LVI e all’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR LVI) del relativo disegno di legge13.

11 RS 360.2

12 Cfr. il comunicato stampa «Il Consiglio federale adotta un pacchetto di misure per la competitività dell’economia svizzera» del 26 novembre 2025, consultabile su www.seco.admin.ch > La SECO > Media > Comunicati stampa.

13 Consultabile all’indiritto www.seco.admin.ch > Temi > Economia > Politica economica > Regolamentazione > Analisi d’impatto della regolamentazione > AIR approfondite svolte.