Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine

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gli consentono di esercitare un’influenza determinante sulle imprese private, tali imprese andrebbero considerate come soggette a un controllo (indiretto) di uno Stato e qualificate quindi come «statali».

Art. 3 Acquisizione di un’impresa comune

Si ha un’acquisizione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LVI anche quando uno o più investitori, insieme ad altre imprese o investitori, costituiscono un’impresa che controllano congiuntamente o quando assumono congiuntamente il controllo di un’impresa che non controllavano congiuntamente. Non importa che l’impresa comune (joint venture) sia organizzata secondo il diritto societario o su base contrattuale.

Sussiste un controllo congiunto quando due o più investitori o imprese hanno – congiuntamente – la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività dell’impresa comune. Ciò si verifica quando le decisioni strategiche possono essere prese solo di comune accordo o quando diversi investitori o imprese hanno diritti di veto o requisiti di approvazione. Che il controllo venga effettivamente esercitato o meno è irrilevante; quello che conta è la possibilità di farlo.

Non c’è controllo congiunto se sono possibili maggioranze mutevoli e se nessun investitore né gruppo fisso di investitori dispone di un potere di veto sulle decisioni strategiche.

Il controllo congiunto può poggiare su una base sia giuridica che fattuale e non presuppone quote di partecipazione identiche. Questo riguarda sia la costituzione di una nuova joint venture sia la modifica dei rapporti di controllo esistenti, ad esempio dopo l’arrivo di un nuovo investitore o l’ampliamento dei diritti di influenza già esistenti.

In combinazione con l’articolo 3 LVI l’ordinanza coprirebbe anche un’operazione in cui un investitore statale estero assume il controllo congiunto della filiale svizzera di un altro gruppo cosicché quest’ultima divenga da quel momento controllata congiuntamente in quanto impresa comune.

La premessa, tuttavia, è che la filiale svizzera rientri in una delle categorie di cui all’articolo 3 LVI.

La norma coprirebbe anche un’operazione che coinvolge un’impresa comune svizzera esistente di cui all’articolo 3 LVI, alla quale si aggiunge un investitore statale estero che assume il controllo congiunto (gli investitori esistenti possono essere sia svizzeri che esteri):