Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
La legge copre pertanto anche le operazioni volte a integrare determinate attività commerciali di un’impresa svizzera di cui all’articolo 3 LVI in un’impresa comune svizzera.
Può trattarsi di una joint venture svizzera neocostituita o già esistente.
Il capoverso 2 stabilisce che per tutti questi casi – in consapevole deroga al diritto dei cartelli – è irrilevante che l’impresa comune svolga o meno tutte le funzioni di un’entità economica indipendente.
Art. 4 Calcolo della cifra d’affari
L’articolo 4 specifica le modalità di calcolo della cifra d’affari delle imprese svizzere. Il calcolo è rilevante per stabilire se i valori soglia fissati all’articolo 3 LVI sono superati o meno.
Sono prese in considerazione la cifra d’affari realizzata dall’impresa stessa con le proprie attività commerciali e quelle delle sue filiali e joint venture (cpv. 1). Se l’impresa svizzera fa parte di un gruppo, non viene quindi considerato il fatturato complessivo di questo gruppo, ma solo quello dell’impresa svizzera e di tutte le unità da essa controllate, che possono trovarsi sia in Svizzera che all’estero.
Ai fini del calcolo della cifra d’affari, invece, non importa in quali settori l’impresa svizzera e le sue filiali realizzino la loro cifra d’affari. Devono essere prese in considerazione tutte le attività aziendali, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nei settori di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 LVI. Mentre il calcolo della cifra d’affari esclude le transazioni con e fra le filiali e impese comuni di cui al capoverso 1 (cpv. 2), gli sconti, i ribassi, l’IVA, le imposte al consumo e le altre imposte direttamente connesse con la cifra d’affari sono deducibili dai ricavi (cpv. 3). Sono inoltre deducibili non soltanto le imposte nazionali, ma anche quelle estere.