Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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valutare se la cooperazione con un altro Stato è sufficiente a evitare pericoli e minacce per l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera. Per garantire il livello di protezione desiderato è necessaria una valutazione a tutto campo. I criteri non sono quindi esaustivi, tant’è che si possono prendere in considerazione anche altri elementi, quali lo Stato di diritto. Questa circostanza è in linea con l’elenco dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 LVI, anch’esso non esaustivo.
Per quanto riguarda gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC, va notato che il criterio della reciprocità – cioè se un altro Stato esenta anch’esso gli investimenti svizzeri dal proprio regime di verifica degli investimenti – non è messo in relazione alla protezione dell’ordine e della sicurezza pubblici. Per evitare discriminazioni «arbitrarie o ingiustificate», l’esenzione viene quindi concessa unilateralmente. Tuttavia, il Consiglio federale farà il possibile per garantire che anche gli investimenti svizzeri in altri Paesi siano esentati dall’obbligo di approvazione.
Il capoverso 2 stabilisce inoltre che non sono concesse esenzioni se vi è motivo di ritenere che l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera non possano essere garantiti.
Gli Stati esentati figurano nell’allegato 3 (cpv. 3). A partire dall’entrata in vigore della LVI, gli investitori degli Stati dell’UE e dell’AELS saranno esentati dall’obbligo di approvazione conformemente alla valutazione complessiva e in considerazione dei criteri oggettivi di cui all’articolo 7 capoverso 1 AP-OVI. Questi Stati lavorano a stretto contatto con la Svizzera in tutti gli ambiti citati e garantiscono tra l’altro un adeguato livello di protezione dei dati. Gli interessi simili e la stretta collaborazione con gli Stati dell’UE e dell’AELS su innumerevoli questioni di politica internazionale confermano inoltre che la cooperazione con questi Stati è sufficiente da scongiurare ogni pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici nel nostro Paese.
L’allegato 3 viene riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente (solitamente ogni due anni) per garantire che i requisiti di esenzione continuino a essere soddisfatti. Su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il Consiglio federale deciderà quali Paesi aggiungere e quali cancellare dall’allegato 3.
Art. 8 Campo d’applicazione dell’esenzione
L’articolo 2 lettera d LVI elenca le persone e gli enti che si qualificano come investitori statali esteri intenzionati a rilevare un’impresa svizzera. Per queste categorie l’articolo 8 stabilisce, come premessa per un’esenzione, un collegamento con uno o più Stati esentati. I criteri sono intesi a prevenire l’elusione dell’obbligo di approvazione.
In primo luogo, l’acquisizione è esentata dall’obbligo di approvazione solo se viene effettuata da un organo statale di uno Stato esentato (cpv. 1 lett. a).
In secondo luogo, per le imprese o le società con capacità patrimoniale è richiesto l’adempimento cumulativo di tre criteri (cpv. 1 lett. b): devono essere controllate direttamente o indirettamente da un organo statale di uno Stato esentato, devono avere la sede principale in Svizzera o in uno Stato esentato e devono essere soggette al diritto svizzero o a quello di uno Stato esentato e organizzate in conformità alle rispettive norme. Non importa che si tratti dello stesso o di un altro Stato esentato. Sarebbe quindi ipotizzabile un’esenzione per un’impresa statale con sede nello Stato esentato A, ma controllata direttamente o indirettamente da uno Stato esentato B.