Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le disposizioni proposte si basano sull’articolo 182 della Costituzione federale (Cost.)16 e sugli articoli 3 capoverso 4, 5 capoverso 6, 6 capoverso 2 e 22 capoverso 1 LVI.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Per quanto riguarda la compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio sulla LVI. L’AP-OVI soddisfa i requisiti del diritto commerciale internazionale ivi descritti. Le esenzioni, in particolare, sono concesse unilateralmente e si basano su criteri oggettivi e razionalmente correlati all’aspetto della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera. In questo modo si tiene conto degli impegni internazionali di diritto economico dalla Svizzera. A prescindere dalle esenzioni, l’AP-OVI non prevede regolamentazioni che possano mettere a rischio questi impegni.

6.3 Forma dell’atto

L’OVI attua le norme di delega previsti dalla LVI e concretizza alcune disposizioni di questa legge. L’atto normativo viene emesso sotto forma di ordinanza del Consiglio federale.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie previste).

6.5 Delega di competenze legislative

È previsto che gli allegati 1 e 2, che specificano quali documenti accludere a una richiesta di decisione preliminare o a una domanda, possano essere modificati dal DEFR.

6.6 Protezione dei dati

Mentre il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione è disciplinato nella legge, quello dei dati personali che non lo sono è disciplinato nell’ordinanza. Il trattamento dei dati delle persone giuridiche si riallaccia direttamente all’articolo 57r LOGA.

16 RS 101