Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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esteri diretti nell’Unione, in vigore da ottobre 20204. In futuro tutti gli Stati membri dovranno soddisfare una serie di requisiti minimi intesi a rendere più uniformi i controlli sugli investimenti. Gli investimenti esteri in imprese dell’UE operanti in settori critici come quelli dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale, dei farmaci essenziali, degli armamenti o dei beni a duplice uso (civile e militare) dovranno essere sottoposti imperativamente a una verifica. Lo stesso dicasi per gli investimenti esteri in progetti d’interesse comunitario (p. es. i programmi «Orizzonte» o «Europa Digitale»). Inoltre, il campo d’applicazione del regolamento sarà esteso agli investimenti effettuati da investitori con sede nell’UE, ma che in ultima analisi sono controllati da persone o entità di Paesi terzi. L’obiettivo rimane quello di prevenire potenziali rischi o minacce all’ordine e alla sicurezza pubblici.
Nel memorandum America First Investment Policy5, pubblicato il 21 febbraio 2025, il governo statunitense ha presentato i nuovi parametri per il monitoraggio degli investimenti esteri negli e dagli Stati Uniti. Mentre gli investimenti dagli e negli Stati alleati saranno agevolati, quelli dagli e negli Stati «avversari» (Cina, compresi Hong Kong e Macao, Corea del Nord, Cuba, Iran, Russia e Venezuela) saranno resi più difficili.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Normativa proposta
L’OVI disciplina i dettagli dell’obbligo e della procedura di approvazione secondo la LVI. L’ordinanza definisce una serie di termini (assunzione del controllo, imprese comuni) e stabilisce le modalità di calcolo della cifra d’affari (o dei ricavi lordi delle banche) e del numero dei posti a tempo pieno delle imprese svizzere. Come già la LVI, anche l’ordinanza si basa sulle ormai collaudate norme del diritto dei cartelli. Il testo normativo specifica i documenti da accludere alla domanda e fissa i termini pertinenti. Contiene anche un elenco dei Paesi esentati dall’obbligo di approvazione, disciplina la protezione dei dati e fissa stabilisce l’entità degli emolumenti.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1
La presente ordinanza disciplina i particolari dell’obbligo di approvazione (esenzioni comprese), della procedura di approvazione, nonché la protezione dei dati e gli emolumenti.
4 Cfr. https://policy.trade.ec.europa.eu/index_en > Enforcement and protection > Investment screening.
5 Cfr. www.whitehouse.gov/presidential-actions > Politica di investimento di America First.