Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

suddetti termini inizino a decorrere solo quando le sono portate a conoscenza le modifiche essenziali (cpv. 2).

Art. 14 Competenze in caso di disaccordo su oneri o condizioni

Secondo l’articolo 4 capoverso 3 LVI, l’approvazione di un’acquisizione può essere subordinata a oneri o condizioni se in tal modo è possibile evitare che l’ordine e la sicurezza pubblici siano compromessi o minacciati.

Se la SECO e le unità amministrative cointeressate sono in disaccordo sulla necessità di subordinare l’approvazione a oneri o condizioni o sulla natura stessa di tali oneri o condizioni, la decisione in merito all’approvazione è deferita al Consiglio federale.

Ciò significa che il Consiglio federale è chiamato a decidere ogni volta che una delle unità amministrative cointeressate non è d’accordo con le condizioni previste o se almeno una di esse è favorevole all’approvazione incondizionata. Sono fatte salve le decisioni che hanno notevole rilevanza politica, nel qual caso la decisione è sempre deferita al Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 lett. b LVI).

Art. 15 Rinuncia al trattamento in comune

Secondo gli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LVI, la SECO decide, d’intesa con le unità amministrative cointeressate, se l’acquisizione può essere approvata direttamente o se occorre avviare una procedura di verifica e se al termine di quest’ultima l’acquisizione può essere autorizzata. Tuttavia, per limitare l’onere amministrativo, le unità amministrative cointeressate devono poter rinunciare al trattamento in comune in determinati casi e autorizzare la SECO a decidere autonomamente.

Questo è ipotizzabile nei casi d’importanza minore o qualora vi siano dei precedenti (p. es. se l’investitore è molto noto). Si può rinunciare al trattamento in comune a seconda del caso o in conformità a una regola generale.

Art. 16

L’articolo 14 LVI statuisce che alcuni dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati se ciò è necessario all’esecuzione della legge. In aggiunta, l’articolo disciplina anche il trattamento dei dati personali che non sono degni di particolare protezione.

I dati delle persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, possono essere trattati direttamente in base all’articolo 57r della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA), per cui non è necessario un nuovo regolamento al riguardo.

Art. 17

Gli emolumenti sono strutturati in modo forfettario. Questo permetterà alle imprese di conoscere in anticipo quali saranno i costi del progetto d’acquisizione.

La mole di lavoro per esaminare le richieste di decisione preliminare o stabilire se un’acquisizione può essere approvata direttamente o se è necessaria una procedura

10 RS 172.010