Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L’ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) contiene le disposizioni d’esecuzione della legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (LVI), adottata dal Parlamento lo scorso 19 dicembre 20251.

La LVI ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri quando tali acquisizioni compromettano o minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. Sono pertanto soggette ad approvazione le acquisizioni di imprese svizzere attive in settori particolarmente critici da parte di investitori esteri controllati da uno Stato. Questi settori comprendono: i beni d’armamento e i beni a duplice impiego (civili e militari), gli impianti di produzione e le reti di trasporto dell’energia elettrica, l’approvvigionamento idrico e la sanità, le telecomunicazioni e le infrastrutture di trasporto.

La responsabilità di verificare gli investimenti e provvedere al coordinamento con le unità amministrative cointeressate è affidata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). La procedura di approvazione è articolata in due fasi: entro un mese sarà deciso se il progetto d’acquisizione può essere approvato direttamente o se è necessaria una procedura di verifica, della durata massima di altri tre mesi. La decisione di avviarla viene presa di comune accordo dalla SECO e dalle unità amministrative cointeressate. In caso di disaccordo o di unanimità sulla necessità di vietare un’acquisizione, la decisione è deferita al Consiglio federale.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Documenti da accludere alla domanda

Secondo l’articolo 6 capoverso 2 LVI, il Consiglio federale definisce in un’ordinanza i documenti da accludere alla domanda. Sarebbe anche stato possibile ridurre al minimo questi documenti e, se necessario, richiederne altri nel corso della verifica. Questo perché l’articolo 13 LVI prevede l’obbligo di fornire informazioni, grazie al quale la SECO può chiedere in qualsiasi momento all’investitore statale estero, all’impresa svizzera interessata e alle altre persone coinvolte nell’acquisizione tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per eseguire una verifica approfondita.

È tuttavia stato deciso di procedere in altro modo. La SECO e le unità amministrative cointeressate dovranno decidere entro un mese se l’acquisizione può essere approvata o se è necessaria una procedura di verifica. Entro questo termine – volutamente breve

– non è realistico chiedere ulteriori documenti in un secondo momento. Per rispettare la scadenza è quindi necessario accludere alla domanda informazioni per quanto possibile complete sull’investitore, sull’impresa svizzera e sull’acquisizione prevista.

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