Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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5.2 Ripercussioni per la Confederazione
Le ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione derivano sostanzialmente dalla LVI. La presente ordinanza non produce ulteriori ripercussioni.
All’interno della SECO spetterà al settore Controlli delle esportazioni e sanzioni della Direzione economia esterna effettuare le verifiche degli investimenti esteri. Per questo motivo si prevede di rinominare il campo di prestazioni in questione in «Controlli alle esportazioni, verifica degli investimenti e sanzioni».
Come spiegato al numero 5.1, i progetti d’acquisizione da esaminare subiranno probabilmente un calo grazie alla possibilità di concedere esenzioni. Non è tuttavia possibile stimare la riduzione del numero di casi che ne potrebbe risultare.
A questo riguardo va notato che il Parlamento ha introdotto all’articolo 5 LVI l’elemento delle decisione preliminare. Nel suo avamprogetto, per contro, il Consiglio federale aveva previsto solo una verifica preliminare non vincolante dell’obbligo di approvazione (cfr. art. 5 D-LVI). Per le imprese svizzere potenzialmente interessate, una decisione preliminare vincolante costituisce un valore aggiunto. Offre infatti una maggiore certezza giuridica perché consente loro di assicurarsi che un futuro progetto di acquisizione non sarà soggetto alla LVI. Non è escluso che, vista la natura vincolante della procedura, il numero delle richieste preliminari tenda ad aumentare rispetto a quanto sarebbe avvenuto con le richieste non vincolanti, soprattutto nella fase iniziale. Al momento, tuttavia, non è possibile quantificarle. Nel messaggio sulla LVI, il Consiglio federale aveva ipotizzato una trentina di verifiche preliminari non vincolanti all’anno.
L’articolo 17 AP-OVI prevede una serie di emolumenti per il contro-finanziamento dei costi d’esecuzione dell’ordinanza (v. spiegazioni al n. 4). Con le entrate da questi emolumenti si dovrebbero poter coprire i costi d’esecuzione per un importo dell’ordine di 400 000 franchi15. Di questi, 360 000 saranno utilizzati per le uscite per il personale e 40 000 per le uscite per beni e servizi e le uscite d’esercizio. I costi per le spese generali per le quali non si possono addebitare emolumenti dovranno essere sostenuti dalla Confederazione. Trascorsi i primi due anni, la SECO riesaminerà gli emolumenti e le risorse umane necessarie.
15 Questa stima si basa sulle seguenti ipotesi: 20 decisioni preliminari a 5000 + 5 decisioni preliminari a 7500 +
5 decisioni preliminari a 10000 + un’autorizzazione diretta a 10 000 + un’autorizzazione diretta a 20 000 + 1 procedura di verifica a 30 000 + 1 procedura di verifica a 60 000 + 1 procedura di verifica a 90 000 = 397 500. Questo calcolo non tiene conto di eventuali entrate derivanti dalla fornitura di altri servizi per i quali possono essere addebitati degli emolumenti.