Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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Quanto al numero di acquisizioni da esaminare, va ricordato che gli investitori dell’UE e dell’AELS sono esentati dall’obbligo di approvazione (v. commenti agli art. 7 e 8 AP- OVI al n. 4). Non è tuttavia possibile stimare la riduzione del numero di casi che ne potrebbe risultare, perché a partire dai dieci casi la metodologia usata raggiunge i suoi limiti. Dall’AIR LVI è emerso che nel campo d’applicazione approvato dal Parlamento il numero delle domande non dovrebbe superare in media le dieci unità all’anno, esenzioni escluse.
Sono esaminati qui di seguito anche i costi normativi diretti a carico delle imprese derivanti dall’introduzione della LVI. L’attenzione è rivolta ai costi sostenuti dagli investitori e dalle imprese svizzere interessate per la preparazione e la presentazione dei documenti richiesti nell’ambito della procedura di approvazione. Poiché i documenti richiesti sono specificati nell’ordinanza, i costi corrispondenti possono essere stimati solo in questa fase.
La SECO ha provveduto all’analisi di questi costi nell’ambito di uno studio esterno14. Ne è emerso quanto segue.
1. Soprattutto le informazioni sugli investitori possono comportare costi considerevoli
se i regimi di proprietà e di controllo sono complessi e devono essere comunicati fino a risalire al soggetto che detiene il controllo in ultima istanza. Nel caso degli investitori statali o parastatali possono spesso sorgere maggiori oneri di accertamento a causa delle loro strutture di governance e di partecipazione a più livelli.
2. La descrizione delle attività dell’investitore dovrebbe essere relativamente sem-
plice.
3. Un altro fattore di costo potrebbe essere la descrizione delle attività dell’impresa
target. Per le grandi imprese, l’obbligo di fornire informazioni su brevetti, proprietà intellettuale e sostituibilità dei prodotti può comportare elevati costi sia interni che esterni. Questi obblighi di informazione si limitano tuttavia ai settori che nella LVI sono definiti come critici sotto il profilo della sicurezza.
4. Nella maggior parte dei casi le informazioni su violazioni di leggi, procedimenti legali
e sanzioni non dovrebbero causare grandi problemi. Il fatto che occorra fornire informazioni sui dieci anni che precedono l’acquisizione potrebbe tuttavia essere problematico.
5. I costi per le indicazioni sulle procedure estere di verifica degli investimenti sono
probabilmente bassi. Sono costituiti principalmente da costi interni di archiviazione e ricerca, ma possono aumentare nel caso di una malagestione dei documenti o di un gran numero di procedure precedenti.
Nel complesso, i costi di una domanda si aggirano tra gli 8000 e i 42 000 franchi in un caso semplice. Nei casi complessi, invece, questi costi possono spaziare da 137 500 a 240 000 franchi. Per una richiesta di decisione preliminare i costi sono inferiori perché le informazioni da fornire si limitano all’impresa target.
14 Cfr. stima dei costi della regolamentazione relativi all’ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri. Consultabile all’indiritto: www.seco.admin.ch > Temi > Economia > Politica economica > Basi per la politica economica.