Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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Emolumenti
Il messaggio del 15 dicembre 20232 sulla LVI specifica che i costi d’esecuzione dovrebbero essere finanziati per quanto possibile attraverso gli emolumenti. Il loro importo è fissato nell’ordinanza. Questi emolumenti possono essere strutturati in modo forfettario o addebitati in base alle ore. Il Consiglio federale ha optato per la prima variante, che permetterà alle imprese di conoscere in anticipo quali saranno i costi del progetto d’acquisizione.
La mole di lavoro per esaminare le richieste di decisione preliminare o stabilire se un’acquisizione può essere approvata direttamente o se è necessaria una procedura di verifica (di un mese) non dovrebbe variare molto da un caso all’altro. Se la procedura richiede fino a tre mesi aggiuntivi, gli oneri saranno con tutta probabilità maggiori con l’aumentare delle dimensioni dell’impresa. Poiché vi è probabilmente una correlazione tra il prezzo d’acquisto, le dimensioni dell’impresa e gli oneri di verifica, l’importo dell’emolumento per una procedura dipende dal prezzo d’acquisto. In presenza di spese straordinarie, gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati.
Ulteriori categorie di imprese svizzere soggette all’obbligo di approvazione
Secondo l’articolo 3 capoverso 3 LVI, il Consiglio federale può estendere l’obbligo di approvazione a ulteriori categorie di imprese svizzere per 12 mesi al massimo se lo ritiene necessario per garantire l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera. Può inoltre prolungare questa durata di altri 12 mesi.
Al momento, tuttavia, l’Esecutivo non ritiene necessario subordinare a tempo determinato ulteriori categorie di imprese svizzere all’obbligo di approvazione. Pur ritenendo che le categorie definite dal Parlamento all’articolo 3 capoversi 1 e 2 LVI coprano attualmente tutti i settori critici, l’Esecutivo continuerà a monitorare la situazione e farà uso della suddetta competenza se lo riterrà necessario.
2 Comparazione giuridica, in particolare con il diritto europeo
Il messaggio sulla LVI contiene una comparazione giuridica dettagliata. I principali sviluppi intervenuti di recente sono riassunti qui di seguito.
Nell’Unione europea (UE) 25 dei 27 Stati membri dispongono di una procedura di verifica degli investimenti3 e due stanno per introdurne una. Anche nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la stragrande maggioranza dei Paesi (ca. l’85 %) sottopone gli investimenti esteri a un monitoraggio.
L’11 dicembre 2025 il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’UE hanno convenuto di rivedere il regolamento (UE) che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti
2 FF 2024 124
3 Stato al 9 febbraio 2026, cfr. «Elenco dei meccanismi di screening notificati dagli Stati membri», consultabile all’indirizzo: https://policy.trade.ec.europa.eu/index_en > Enforcement and protection > Investment screening.