Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine
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Compendio
Il 19 dicembre 2025 il Parlamento ha approvato la legge sulla verifica degli inve-
stimenti esteri (LVI). La presente ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri
(ordinanza sulla verifica degli investimenti, OVI) contiene le disposizioni d’ese-
cuzione della LVI.
Situazione iniziale
La LVI ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri quando tali acquisizioni compromettano o minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. Sono pertanto soggette ad approvazione le acquisizioni di imprese svizzere attive in settori particolarmente critici da parte di investitori esteri controllati da uno Stato. Questi settori comprendono tra l’altro i beni d’armamento e i beni a duplice impiego (civili e militari), gli impianti di produzione e le reti di trasporto dell’energia elettrica, l’approvvigionamento idrico e la sanità, le telecomunicazioni e le infrastrutture di trasporto.
Contenuto del progetto
L’OVI disciplina in dettaglio l’obbligo e la procedura di approvazione previsti dalla LVI. L’ordinanza definisce alcuni termini (assunzione del controllo, imprese comuni) e stabilisce le modalità di calcolo della cifra d’affari (o dei ricavi lordi nel caso delle banche) e del numero di posti a tempo pieno delle imprese svizzere. Il testo normativo specifica inoltre quali documenti allegare alla domanda e fissa i termini pertinenti. Contiene infine un elenco degli Stati esentati dall’obbligo di approvazione, disciplina la protezione dei dati e stabilisce l’importo degli emolumenti.