Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 19 pagine

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Art. 2 Assunzione del controllo

Questo articolo specifica il concetto di «assunzione del controllo» ai sensi dell’articolo 2 lettera a LVI. Analogamente al termine «acquisizione», anche questa definizione si orienta al concetto di «controllo» usato nel diritto dei cartelli6.

Il fattore decisivo è se l’investitore ha la facoltà di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa svizzera. Ne assume il controllo se può ad esempio esercitare un’influenza determinante sulla direzione strategica, sulle operazioni commerciali, sull’accesso a dati sensibili o sull’utilizzo delle tecnologie chiave dell’impresa. Le modalità di attuazione del controllo sono irrilevanti. Sono presi in considerazione tutti i mezzi giuridici e fattuali con cui il controllo può essere esercitato. Non conta neppure la misura in cui l’investitore fa effettivamente uso della suddetta facoltà. Il capoverso 2 propone alcuni esempi che illustrano in che modo può essere esercitata un’influenza determinante.

Anche qui, come nella legge, si specifica in primo luogo che l’assunzione del controllo può essere diretta o indiretta (p. es. attraverso l’interposizione di una o più società controllate) e che, secondariamente, tale controllo può riguardare la totalità o solo una parte dell’impresa (p. es. una filiale o un reparto).

Si ha quindi un’assunzione del controllo anche quando interviene un cambiamento ai livelli di proprietà dell’impresa (svizzera), perché in questo caso si tratterebbe di un’assunzione indiretta del controllo. È il caso, ad esempio, se cambia la persona che controlla il proprietario diretto. Anche in questi casi può venirsi a creare una nuova influenza determinante, la quale comporta un’assunzione del controllo soggetta ad approvazione, purché siano soddisfatti i requisiti giuridici pertinenti. A titolo d’esempio si possono citare la nazionalizzazione o l’acquisto di una partecipazione determinante da parte di uno Stato. L’ordinanza copre anche la situazione in cui l’assunzione del controllo deriva dall’assoggettamento a un quadro giuridico straniero che consente a uno Stato di esercitare un’influenza determinante sulle imprese.

Se, ad esempio, il proprietario diretto è una persona giuridica estera – ad esempio una società madre con sede all’estero – l’acquisizione di questa società madre (estera) non sarebbe sottoposta a una verifica, ma solo quella (indiretta) della sua filiale in Svizzera. Spetterebbe dunque all’investitore statale estero che acquisisce la società madre presentare una domanda corrispondente. Se dalla verifica dovesse emergere che la filiale svizzera non può essere acquisita, questo potrebbe mettere a rischio il rilevamento dell’intera società madre. Per ovviare a questa eventualità si potrebbe subordinare l’approvazione alla condizione di dover rivendere la filiale svizzera.

Dato che la definizione del termine «investitore statale estero» si rifà tra l’altro allo stesso concetto di controllo usato nella definizione di «acquisizione», le suddette spiegazioni valgono anche per questo termine. Se ad esempio uno Stato emana leggi che

6 Cfr. art. 1 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sul controllo delle concentrazioni tra imprese (RS 251.4) nonché la dure di consultazione > Consultazioni in corso > DEFR).