Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine
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modificata in modo che la Confederazione possa delegare a un’organizzazione di diritto privato o pubblico il compito di assumere in Svizzera docenti e dirigenti scolastici svizzeri e di distaccarli in scuole svizzere all’estero riconosciute.
Nella legge devono essere disciplinati i requisiti legali minimi per la delega di compiti, in particolare la definizione del compito delegato, la definizione del responsabile dell’adempimento, la forma giuridica della delega di compiti, il finanziamento e la vigilanza sull’adempimento dei compiti nonché la trasparenza dell’adempimento dei compiti nei confronti dell’opinione pubblica (art. 8, 8a e 8c PP-LSSE). Inoltre, le disposizioni relative alla copertura assicurativa sociale dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri devono essere modificate per tenere conto della nuova normativa riguardante il datore di lavoro (art. 8b PP-LSSE). Ulteriori adeguamenti sono illustrati al numero 4.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 3 Condizioni per il riconoscimento delle scuole
Secondo il diritto vigente, le scuole svizzere all’estero sono dirette da persone abilitate a insegnare in Svizzera. Questa disposizione non è più attuale. Per questo motivo, in occasione della presente revisione, la pertinente disposizione (art. 3 cpv. 1 lett. o LSSE) viene estesa alle persone con una formazione di dirigente scolastico riconosciuta dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) secondo l’Accordo intercantonale del 18 febbraio 19938 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Con questa modifica si tiene conto delle crescenti esigenze poste a una direzione scolastica professionale e si raggiunge una parificazione con la situazione vigente in Svizzera.
Art. 8 Assunzione e distacco di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di
dirigenti scolastici
L’articolo 8 PP-LSSE stabilisce il principio generale dell’assunzione di docenti e dirigenti scolastici svizzeri da parte di un datore di lavoro in Svizzera (cpv.1) e il loro distacco nelle scuole svizzere riconosciute (cpv. 2). Per motivi oggettivi, l’adempimento di tali compiti può essere affidato solo all’associazione mantello per le scuole svizzere. Di conseguenza, la legge designa educationsuisse come autorità competente in questi ambiti.
Il mandato di assunzione e distacco è limitato ai docenti e ai dirigenti scolastici per i quali la scuola svizzera ha diritto a ricevere sussidi. Non comprende i docenti assunti localmente (con o senza abilitazione a insegnare in Svizzera). Questo gruppo di persone è contemplato all’articolo 8d PP-LSSE.