Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine
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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Secondo l’articolo 5a Cost., nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. La Confederazione deve assumere unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). L’esecuzione della LSSE compete in linea di principio alla Confederazione. Secondo l’articolo 8, la Confederazione delega all’associazione educationsuisse il compito di assumere e distaccare i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri. La modifica non cambia la ripartizione fondamentale delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Il rispetto del principio di sussidiarietà è quindi garantito; il principio dell’equivalenza fiscale non è interessato dal progetto.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non crea nuove disposizioni in materia di sussidi (v. n. 6.4). L’indennizzo degli oneri sostenuti da educationsuisse in relazione all’assunzione e al distacco dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri ha luogo nel quadro delle disposizioni esistenti in materia di sussidi. I costi salariali dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri vengono compensati con gli aiuti finanziari a cui le scuole hanno diritto. La modifica legislativa proposta rispetta quindi i principi della LSu.
6.7 Delega di competenze normative
Il progetto non prevede alcuna nuova delega di competenze normative.
6.8 Protezione dei dati
La legge sulla protezione dei dati (LPD) prevede disposizioni particolari per la comunicazione di dati personali all’estero. I dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se la legislazione dello Stato destinatario o l’organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD) oppure se una protezione dei dati appropriata è garantita da altri strumenti (art. 16 cpv. 2 LPD). In questo caso le disposizioni in materia di protezione dei dati sono rispettate poiché al momento della firma del contratto di lavoro con educationsuisse le persone interessate danno il loro espresso consenso alla comunicazione (art. 17 cpv. 1 lett. a LPD).