Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine
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anni al massimo. Dal punto di vista fiscale, si applica il principio secondo cui, in caso di distacco, il diritto d’imposizione del reddito derivante da attività lucrativa dipendente spetta generalmente al Paese in cui viene svolta l’attività lucrativa.
Con una modifica della LSSE, le scuole svizzere saranno tenute per legge a far assumere da educationsuisse i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri per la cui retribuzione la Confederazione fornisce aiuti finanziari alle scuole.
educationsuisse funge da associazione mantello per le scuole svizzere all’estero ed è organizzata come associazione di diritto privato. L’associazione è stata fondata già nel 1942 e opera con il nome attuale dal 2012. educationsuisse fornisce diversi servizi a favore delle scuole su mandato della Confederazione (UFC): accettazione fiduciaria, amministrazione, controllo e corretto trasferimento degli aiuti finanziari alle scuole, funzione di datore di lavoro per i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri in Europa (Italia e Spagna), rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti delle autorità svizzere delle assicurazioni sociali, formazione continua, ecc.
La funzione di educationsuisse come datore di lavoro per i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri delle scuole europee si è dimostrata valida e in futuro sarà estesa a tutte le scuole svizzere. Tutte le scuole e il loro personale potrebbero quindi beneficiare dell’esperienza di educationsuisse in termini di reclutamento, assunzione, consulenza e supporto. Le singole scuole verrebbero così sgravate e i processi centralizzati. L’ampliamento delle responsabilità creerebbe opportunità di sinergia e le condizioni d’impiego dei docenti verrebbero uniformate e semplificate.
Secondo la prassi vigente in Europa, gli stipendi dei docenti e dei dirigenti scolastici vengono di norma pagati dall’associazione educationsuisse, in qualità di datore di lavoro. In questo caso essa deduce l’importo necessario direttamente dagli aiuti finanziari destinati alle scuole che le vengono versati dall’UFC per la gestione fiduciaria, dato che le scuole sono le beneficiarie economiche. È tuttavia possibile anche che gli stipendi siano pagati direttamente dalle scuole.
educationsuisse stipula un contratto quadro con le scuole, che disciplina in particolare i diritti della scuola di partecipare alla procedura di assunzione e alla definizione dei salari nonché la sua facoltà di impartire istruzioni al personale. Nei contratti di lavoro individuali, educationsuisse concorda le condizioni quadro specifiche di ogni impiego, come gli anni di esperienza, la classificazione nella scala degli stipendi, la percentuale di lavoro e il salario. I contratti di lavoro individuali vengono integrati dalle Condizioni generali d’impiego e salariali dei docenti, che stabiliscono i diritti e gli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro.
Un contratto di lavoro locale tra la scuola e i relativi docenti e dirigenti scolastici garantisce che il personale distaccato possa richiedere un visto e un permesso di lavoro e concludere contratti per la locazione di appartamenti, l’apertura di un conto bancario, l’allacciamento telefonico, ecc. Se necessario, le rappresentanze svizzere nel Paese ospitante forniscono supporto nelle procedure di rilascio del visto, per esempio inviando una nota di accompagnamento al fine di confermare al Paese ospitante il mandato ufficiale dei docenti svizzeri distaccati.
La modifica della LSSE concerne esclusivamente l’assunzione e il distacco dei docenti svizzeri e non l’attuale sistema di sussidi. Le scuole svizzere continuano a ricevere aiuti finanziari e il versamento degli aiuti rimane un compito statale affidato