Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine

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numerosi gli ex allievi che intraprendono studi universitari in Svizzera mentre quelli che rimangono nel Paese ospitante mantengono un legame con la Svizzera.

Le scuole fungono inoltre da solida presenza istituzionale della Svizzera all’estero. In collaborazione con le rappresentanze diplomatiche rafforzano la visibilità e l’immagine della Svizzera. Grazie alla loro offerta formativa per le famiglie sostengono l’insediamento e l’attività delle imprese svizzere. La rete produce effetti positivi nella promozione della piazza economica e nel settore della formazione e rafforza il prestigio culturale e politico della Svizzera.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 163 capoverso 1 Cost., la modifica della LSSE rientra nella competenza dell’Assemblea federale.

La legge federale si basa sugli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 Cost. La prima disposizione autorizza la Confederazione a promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera e a sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo. La seconda disposizione stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione, mentre la terza attribuisce alla Confederazione la facoltà di sostenere attività culturali d’interesse nazionale. Per quanto riguarda la base costituzionale per la delega del compito di assumere il personale docente, si rimanda al numero 3.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera ha concluso accordi bilaterali con il Messico e la Colombia nel settore della formazione all’estero.15 Tali accordi disciplinano le deroghe dalle disposizioni locali (p. es. per quanto riguarda le lingue d’insegnamento, il canone delle materie o l’organizzazione di pluriclassi e l’insegnamento immersivo) e riconoscono il diploma d’insegnamento svizzero per l’insegnamento nelle scuole svizzere. L’accordo con la Colombia prevede inoltre che le autorità svizzere siano responsabili della qualità, del reclutamento e della formazione continua dei docenti svizzeri. Il progetto è quindi compatibile con il diritto internazionale nella misura in cui gli accordi esistenti riguardano l’assunzione e il distacco di docenti e dirigenti scolastici svizzeri.

Per l’assoggettamento alle assicurazioni sociali dei docenti svizzeri impiegati nelle scuole svizzere con sede nell’Unione europea (Italia e Spagna) è determinante il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile

15 «Accord du 25 août 2017 entre le DFI et le Ministère de l’éducation publique des Etats- Unis mexicains relatif aux écoles suisses biculturelles»; «Accord du 27 juin 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Ministère de l'éducation de la République de Colombie relatif au Colegio Helvetia de Bogotá».