Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine
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Art. 25 Disposizioni transitorie della modifica del…
Avendo scadenze diverse, i contratti di lavoro dei docenti e dei dirigenti scolastici non potranno essere tutti trasferiti a educationsuisse al momento dell’entrata in vigore della presente revisione. Una disposizione transitoria prevede che i contratti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore rimangano validi fino alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro con l’associazione educationsuisse.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei circa 250 docenti e dirigenti scolastici svizzeri per i quali le scuole hanno diritto a ricevere sussidi (dato aggiornato all’anno scolastico 2025/2026) comporterà un aumento dei costi per educationsuisse. L’ampliamento del sistema di contabilità salariale già esistente genererà un costo una tantum, mentre la contabilità, la contabilità salariale, l’amministrazione del personale e la rendicontazione all’UFC cagioneranno costi ricorrenti.
Ci sarà inoltre un costo iniziale anche per uniformare la copertura assicurativa sociale. In futuro, lo stesso standard assicurativo sarà applicato a tutti i docenti e i dirigenti scolastici al fine di facilitarne la mobilità tra le singole scuole.
Attualmente sono assunti da educationsuisse circa 100 docenti e dirigenti scolastici e il dipartimento responsabile è dotato di un organico con un tasso di occupazione pari circa a 1,3 ETP. Se in futuro educationsuisse dovesse essere responsabile di tutte le scuole svizzere nel mondo, il dipartimento dovrebbe aumentare gli effettivi, tenendo conto che ci si aspettano economie di scala e che alcuni dei compiti delle risorse umane continueranno a essere svolti dai dirigenti scolastici e dal loro personale locale.
educationsuisse stima costi ricorrenti per il personale pari a circa 180 000 franchi, che non possono essere trasferiti alle scuole. Il maggiore onere deve essere compensato dalla Confederazione. I fondi necessari a questo scopo devono essere compensati nel credito per il sostegno alle scuole svizzere (A231.0124).
Il progetto non ha alcun impatto sul personale della Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna
I 14 Cantoni patroni delle scuole svizzere non sono direttamente interessati dal progetto. Continueranno a essere coinvolti nel reclutamento del personale docente e dirigenziale e la loro vigilanza pedagogica continuerà nella stessa misura di prima. Con la modifica dell’articolo 19 (v. n. 4), viene abrogata la disposizione relativa alla possibilità per i docenti svizzeri di conservare l’affiliazione presso le casse pensioni cantonali. La modifica della LSSE non comporta quindi nuovi compiti di esecuzione o ripercussioni finanziarie per i Cantoni patroni.