Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine

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Art. 8a Delega di compiti e indennizzo dell’associazione educationsuisse

La delega dei compiti è disciplinata a livello contrattuale e avviene nell’ambito di un contratto di prestazioni tra educationsuisse e l’UFC, autorità competente in materia (cpv. 1). Tale contratto definisce, in particolare, i compiti da svolgere, la copertura dei costi generali e le misure di gestione strategica e di controllo.

educationsuisse fattura alle scuole le prestazioni connesse al reclutamento e all’assunzione dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri (cpv. 2). Tra le prestazioni fatturate rientrano sia i costi di reclutamento esterni sia le spese interne per il personale e il lavoro amministrativo. Finora tali prestazioni sono state fornite dalle scuole, pertanto, in quanto beneficiarie dirette spetta ad esse assumere i relativi costi in misura proporzionale. I costi salariali dei docenti e dirigenti scolastici svizzeri non sono toccati da questa disposizione: vengono compensati con gli aiuti finanziari spettanti alle scuole e gestiti a titolo fiduciario da educationsuisse (v. n. 2.3).

Il capoverso 3 completa questo modello con un finanziamento sussidiario della Confederazione. L’indennizzo è versato a forfait ed è limitato al 50 per cento dei costi effettivi dei compiti delegati. Questo meccanismo incentiva il controllo dei costi, dato che una parte del rischio finanziario continua a essere sostenuta da educationsuisse. Nel contempo garantisce l’esecuzione dei compiti delegati, in quanto permette di compensare i deficit strutturali. Nel complesso ne risulta un finanziamento misto che coniuga responsabilità dello Stato, partecipazione finanziaria delle scuole e requisiti di efficienza operativa.

Minoranza (Chassot, Crevoisier Crelier, Fivaz Fabien, Michel Matthias,

Wasserfallen Flavia)

Art. 8a cpv. 3

Una minoranza della Commissione vuole che il contributo della Confederazione sia limitato al massimo al 70 per cento dei costi effettivi (anziché al 50 %). A suo parere, con la modifica proposta la Confederazione delega a educationsuisse un nuovo compito, i cui costi devono essere in maggioranza assunti dalla Confederazione. Una quota massima del 70 per centro sarebbe oggettivamente giustificata e corrisponderebbe all’importo massimo degli aiuti finanziari ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero (art. 8–10 dell’ordinanza del 28 novembre 20149 sulle scuole svizzere all’estero, OSSE). Questa quota massima, che viene comunque prelevata dal credito complessivo per il sostegno alle scuole svizzere, lascia un margine di manovra per la decisione definitiva.

Art. 8b Previdenza professionale dei docenti e dei dirigenti scolastici

assunti dall’associazione educationsuisse

In qualità di datore di lavoro, l’associazione educationsuisse è responsabile della copertura assicurativa sociale dei docenti e dei dirigenti scolastici che assume. Queste persone sono assicurate presso la Cassa pensioni della Confederazione nella Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate. educationsuisse ha già concluso un contratto

9 RS 418.01