Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine

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di affiliazione a PUBLICA. Di conseguenza un’assicurazione presso una cassa pensioni cantonale non è più possibile.

Art. 8c Vigilanza

L’UFC è responsabile della vigilanza sull’adempimento dei compiti da parte dell’associazione educationsuisse (cpv. 1). Definisce le corrispondenti misure di gestione strategica e di controllo nel contratto di prestazioni e stabilisce eventuali requisiti speciali per la contabilità e la revisione.

educationsuisse è tenuta a pubblicare i suoi conti e rapporti d’attività per motivi di trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica (cpv. 2). In base alla legge del 28 giugno 196710 sul controllo delle finanze, educationsuisse è inoltre sottoposta alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze (art. 8 cpv. 1 lett. d). La responsabilità è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità (art. 1 cpv. 1 lett. f e art. 19).

8d Assunzione e assicurazione sociale dei docenti e dei dirigenti

scolastici assunti con un contratto di lavoro locale

Quando il quadro normativo nel Paese ospitante non consente di assumere docenti o dirigenti scolastici in Svizzera, per esempio nel caso non sia possibile ottenere un visto di lavoro, o quando le condizioni per il distacco non sono soddisfatte, per esempio nel caso in cui un docente non è inviato dalla Svizzera per lavorare in una scuola svizzera, ma risiede già sul posto e viene reclutato successivamente, le scuole possono in via eccezionale assumere direttamente queste persone con un contratto di lavoro locale. Tuttavia, l’eccezione al principio generale dell’assunzione presso educationsuisse è subordinata al previo consenso dell’UFC. Occorre che ci siano motivi oggettivi che l’UFC deve verificare periodicamente (cpv. 1).

I docenti non abilitati a insegnare in Svizzera devono in ogni caso essere assunti con un contratto di lavoro locale (cpv. 2). Lo stesso vale per i docenti svizzeri per i quali la scuola svizzera non ha diritto a ricevere sussidi (v. commento all’art. 8 PP-LSSE).

Le scuole rimangono responsabili della copertura assicurativa di queste persone. Vige il principio generale secondo cui sono tenute a garantire una copertura assicurativa sociale adeguata (cpv. 3). I docenti e i dirigenti scolastici svizzeri sottostanno alla legislazione in materia di assicurazioni sociali del Paese ospitante. A certe condizioni (in particolare se sono state assicurate ininterrottamente per cinque anni) queste persone possono tuttavia affiliarsi all’AVS/AI e alla previdenza professionale facoltativamente. Questa possibilità è però riservata ai cittadini svizzeri e a quelli degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea e degli Stati dell’AELS (art. 2 cpv. 1 LAVS).

10 RS 614.0

11 RS 170.32