Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine

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all’UFC. Se la soluzione dovesse rivelarsi efficace, in una seconda fase, a medio termine, si potrebbe delegare a educationsuisse la competenza di valutare le domande e di effettuare il versamento degli aiuti finanziari. A tale scopo sarebbe necessaria un delega in materia di sussidi stabilita per legge.

Si prevede che l’obbligo legale di far assumere dall’associazione educationsuisse i docenti svizzeri di tutte le scuole svizzere all’estero produca i seguenti effetti positivi:  uniformità e semplificazione dei rapporti di lavoro;

 miglioramento della qualità nel reclutamento attraverso processi più professio-

nali;

 affidabilità della situazione e delle condizioni d’impiego;

 miglioramento della certezza del diritto (nel settore delle assicurazioni sociali);  facilitazione della mobilità dei docenti svizzeri.

2.4 Limiti della normativa

La modifica proposta della LSSE apporta diversi miglioramenti (cfr. n. 2.3), ma naturalmente non può risolvere tutte le questioni legate allo statuto dei docenti svizzeri. In particolare, l’assunzione con contratto di diritto privato in Svizzera non comporta l’esenzione dall’assoggettamento fiscale nel Paese ospitante. Si applica il principio del luogo di lavoro, secondo il quale il luogo in cui il lavoro viene effettivamente svolto è determinante ai fini dell’imposizione.

Il fatto di essere stati assunti da un datore di lavoro in Svizzera garantisce ai docenti svizzeri di poter rimanere affiliati alle assicurazioni sociali svizzere durante il loro soggiorno all’estero (art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS3). Tuttavia, questo non li esonera automaticamente dall’assoggettamento all’assicurazione nel Paese in cui vengono assunti, il che può portare a una doppia assicurazione (con doppi contributi). La Svizzera ha stipulato con oltre 50 Paesi un accordo di sicurezza sociale, che esenta i lavoratori distaccati dall’assoggettamento all’obbligo assicurativo e contributivo nel Paese d’impiego. In base all’accordo sulla libera circolazione con l’UE4 e alla Convenzione AELS5, nei rapporti con gli Stati UE e AELS la Svizzera applica i regolamenti (CE)

n. 883/20046 e n. 987/20097 (v. n. 6.2). Non esiste un accordo di sicurezza sociale con tre Paesi in cui hanno sede scuole svizzere: Messico, Singapore e Thailandia. I testi dei nuovi accordi con la Colombia e il Perù sono attualmente in fase di messa a punto. Dopo la firma, i Parlamenti della Svizzera e degli Stati contraenti dovranno ratificare i rispettivi accordi e potrebbero volerci ancora diversi anni prima che tali accordi entrino in vigore. Questa situazione è insoddisfacente. Per evitare una doppia copertura assicurativa e il relativo versamento di doppi contributi è fondamentale concludere

3 RS 831.10

4Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

(RS 0.142.112.681)

5Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960

(RS 0.632.31)

6 RS 0.831.109.268.1

7 RS 0.831.109.268.11