Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

rapidamente un accordo con la Colombia e il Perù e avviare le trattative con il Messico, Singapore e la Tailandia.

Sono attualmente difficili da valutare quali conseguenze in materia di IVA potrebbero derivare dal fatto che, distaccando i docenti, educationsuisse fornisce prestazioni a pagamento per le scuole. Dovrebbe essere possibile evitare le pretese sull’IVA nel Paese ospitante se le prestazioni fornite da educationsuisse vengono dichiarate come prestazioni formative e se l’associazione può dimostrare che tale incarico è stato delegato e finanziato dallo Stato. Ad oggi, non è possibile giudicare se nei singoli casi questa soluzione sarebbe sostenibile in tribunale.

Molti Paesi prevedono inoltre un rigoroso principio di parità salariale, che in generale garantisce il diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Motivo per cui può risultare problematico pagare i docenti svizzeri più del personale locale. Tuttavia, le differenze in termini di salario possono essere ammesse se vi sono motivi oggettivi, come qualifiche aggiuntive o un diverso datore di lavoro. Queste e altre questioni in materia di diritto del lavoro, come le difficoltà amministrative nel rilascio dei visti, dovrebbero essere risolte, se necessario, con intese intergovernative. In tale contesto, si potrebbero concludere accordi sulle scuole svizzere, come quelli che già esistono con la Colombia e il Messico, nei quali si potrebbe stabilire che determinate condizioni di lavoro per i docenti svizzeri, ivi compreso il salario, siano determinate dalla Svizzera. La Germania e la Francia dispongono già di regolamenti speciali per i docenti stranieri.

3 Punti essenziali del progetto

Secondo l’articolo 40 capoverso 1, primo periodo Cost. la Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Di conseguenza la Confederazione è autorizzata a prevedere in una legge misure a sostegno dell’assunzione di docenti svizzeri per promuovere la formazione di giovani Svizzeri all’estero e rafforzare le loro relazioni con la Svizzera. Il compito può essere delegato all’amministrazione federale (compito amministrativo) ma, secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost., può essere delegato anche a un’organizzazione di diritto privato. Sempre secondo questa disposizione i compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale. Le condizioni sono: il pubblico interesse e la proporzionalità allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.), la garanzia della tutela giudiziaria (art. 29a Cost.), la tutela dei diritti fondamentali (art. 35 cpv. 2 Cost.), nonché la sorveglianza statale (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost.) per garantire il corretto adempimento dei compiti.

Il principio di proporzionalità richiede che le misure amministrative rappresentino un mezzo adeguato e necessario per raggiungere lo scopo e siano ragionevolmente proporzionate agli interessi pubblici in questione. Come spiegato al numero 2.3 precedente, la delega di un compito federale a educationsuisse sarebbe una misura adeguata, necessaria e ragionevole per sostenere l’assunzione di docenti svizzeri nelle scuole svizzere. Il principio di proporzionalità risulta pertanto essere rispettato.

La delega a educationsuisse del compito di assumere e distaccare docenti e dirigenti scolastici svizzeri richiede una base giuridica formale. La LSSE deve quindi essere