Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine

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Art. 8e Trattamento dei dati personali

Per l’adempimento dei compiti l’UFC e l’associazione educationsuisse dovranno necessariamente trattare dati personali. La presente disposizione istituisce la base legale necessaria affinché nell’ambito dei compiti attribuiti loro per legge possano trattare anche dati personali degni di particolare protezione. Si tratta principalmente di dati legati all’assunzione di docenti e dirigenti scolastici, in particolare nome, cognome, data di nascita e indirizzo nonché informazioni su qualifiche e percorso professionale, stato di salute, situazione famigliare, copertura assicurativa o retribuzione. La disposizione elenca inoltre le categorie pertinenti di dati personali degni di particolare protezione secondo la legge federale del 25 settembre 202012 sulla protezione dei dati. Le procedure e le modalità concrete del trattamento potranno essere ulteriormente precisate nel quadro dell’attuazione della nuova soluzione, tenendo conto dei principi e delle esigenze del diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 10 Natura, entità e calcolo degli aiuti finanziari

La delega dei rapporti di lavoro a educationsuisse può avvenire solo se le scuole garantiscono il rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di diritto del lavoro nel Paese ospitante. In questo contesto, l’UFC, al quale compete l’esecuzione della legge, può imporre determinate condizioni alle scuole e subordinare il pagamento degli aiuti finanziari all’adempimento di queste ultime. Questa competenza dell’autorità si applica anche ad altri ambiti della buona direzione scolastica che sono direttamente associati al rispetto delle condizioni di riconoscimento e delle disposizioni in materia di sussidi e ora si vuole sancirla esplicitamente nella legge (art. 10 cpv. 1, secondo periodo). Essa risulta del resto, per analogia, anche dalla legge del 5 ottobre 199013 sui sussidi (art. 17 cpv. 3 lett. c LSu).

I capoversi 2 e 3 disciplinano i criteri per la determinazione dell’importo degli aiuti finanziari e il numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi. Ciascuna scuola ha diritto al sussidio anche per un dirigente scolastico (art. 4 cpv. 3 dell’ordinanza del DFI del 2 dicembre 201414 sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero, OSSE-DFI). Poiché i dirigenti scolastici non sono più tenuti a essere abilitati a insegnare in Svizzera (v. sopra art. 3), devono essere menzionati separatamente.

Art. 19 Cantone patrono

I docenti e i dirigenti scolastici svizzeri per i quali una scuola ha diritto a ricevere sussidi devono ora essere assunti da educationsuisse e assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. La disposizione concernente la continuazione dell’assicurazione presso le casse pensioni cantonali dei Cantoni patroni diventa quindi priva di oggetto e può essere abrogata (art. 19 cpv. 3).

12RS 235.1

13RS 616.1

14 RS 418.013