Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modifica della legge sulle scuole svizzere all’estero · 19 pagine

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200416 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento prevede di principio l’assoggettamento integrale al regime di sicurezza sociale del Paese nel quale l’attività lavorativa è esercitata ma anche eccezioni che sono applicabili ai docenti svizzeri assunti dall’associazione educationsuisse. A essi è applicabile la norma particolare secondo l’articolo 11 capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l’articolo 1 lettera d concernente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali dei pubblici dipendenti e delle persone ad essi assimilati. Il loro distacco non è limitato nel tempo. Di conseguenza, per tutta la durata del loro impiego in una scuola svizzera in Italia e in Spagna, questi docenti possono rimanere affiliati a tutti i regimi di sicurezza sociale svizzeri, ossia l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS, 1° pilastro), l’assicurazione per l’invalidità (AI), l’indennità di perdita di guadagno (IPG), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD), la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (PP, 2° pilastro), l’assicurazione contro gli infortuni (AINF) e l’assicurazione malattie (AMal).

6.3 Forma dell’atto

Il progetto comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. La competenza dell’Assemblea federale risulta dall’articolo 163 capoverso 1 Cost.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

educationsuisse riceve già un sostegno per diverse prestazioni che fornisce alle scuole svizzere nell’interesse della Confederazione sulla base del diritto vigente (art. 14 LSSE e art. 38 legge sugli Svizzeri all’estero17). Il progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non è quindi subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

16 RS 0831.109.268.1

17 RS 195.1