6.21.1 Diritti reali su fondi e prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA 04 · n. 6.21.1 · Italiano
Sono esclusi dall’imposta il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri. I diritti reali contemplano, oltre ai diritti di proprietà e diritti reali limitati, anche eventuali diritti di acquisto, prelazione d’acquisto e di superficie iscritti nel registro fondiario.
Nella misura in cui risultano trasferibili, le eventuali servitù non per sé stanti né permanenti e gli oneri fondiari condividono la stessa sorte fiscale dell’oggetto alienato.
Sono escluse dall’imposta eventuali cessioni a titolo di controprestazione di servitù prediali e di oneri fondiari. È invece imponibile la cessione a titolo di controprestazione dell’usufrutto di un bene non considerato edificio, parte di edificio o terreno.
Le costruzioni mobili, quali capanne, tettoie, baracche, tribune, padiglioni per feste e tendoni, non sono considerate edifici, né parti di edificio; pertanto, la loro vendita è imponibile come fornitura di beni mobili.