6.21.1 Diritti reali su fondi e prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA 04 · n. 6.21.1 · Italiano

(art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA)

Sono esclusi dall’imposta il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri. I diritti reali contemplano, oltre ai diritti di proprietà e diritti reali limitati, anche eventuali diritti di acquisto, prelazione d’acquisto e di superficie iscritti nel registro fondiario.

Nella misura in cui risultano trasferibili, le eventuali servitù non per sé stanti né permanenti e gli oneri fondiari condividono la stessa sorte fiscale dell’oggetto alienato.

Sono escluse dall’imposta eventuali cessioni a titolo di controprestazione di servitù prediali e di oneri fondiari. È invece imponibile la cessione a titolo di controprestazione dell’usufrutto di un bene non considerato edificio, parte di edificio o terreno.

Le costruzioni mobili, quali capanne, tettoie, baracche, tribune, padiglioni per feste e tendoni, non sono considerate edifici, né parti di edificio; pertanto, la loro vendita è imponibile come fornitura di beni mobili.