6.27.4 Prestazioni pubblicitarie

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA 04 · n. 6.27.4 · Italiano

Vi è una prestazione pubblicitaria imponibile e non una prestazione volta a promuovere l’immagine, se in primo piano non vi è la comunicazione del sostegno o dell’incoraggiamento, bensì la promozione di un’impresa o di un’organizzazione di utilità pubblica oppure delle loro prestazioni (pubblicità di prodotti) o della loro attività.

Lo scopo perseguito dalla prestazione pubblicitaria è promuovere un prodotto (prestazione di servizi o fornitura di beni) o un’impresa, rispettivamente un’organizzazione di utilità pubblica. Vi è quindi una prestazione pubblicitaria imponibile, se un’organizzazione di utilità pubblica pubblicizza un’impresa o le di lei prestazioni oppure se permette a un’impresa di pubblicizzare l’attività esercitata o le prestazioni effettuate. Vi è parimenti una prestazione pubblicitaria imponibile, se è pubblicizzata un’organizzazione di utilità pubblica, la sua attività o le sue prestazioni (ad es. tramite inserzioni sui giornali).

Esempi di prestazioni pubblicitarie imponibili:

  • Un’organizzazione di utilità pubblica edita une pubblicazione (ad es. il programma o il bollettino di una manifestazione). L’impresa X piazza a titolo oneroso un’inserzione in questo programma o bollettino allo scopo di pubblicizzare i suoi prodotti.

  • Un’università pubblicizza i suoi corsi di formazione pubblicando un’inserzione in un giornale o una rivista.

  • Un’organizzazione di utilità pubblica lancia un appello per ottenere doni su un giornale o su una rivista.

  • La fondazione di utilità pubblica “Invecchiare bene” riceve dall’impresa Olindo SA un importo di 50 000 franchi per l’acquisto di un furgoncino. Il contratto prevede che il veicolo porterà il logo e la ditta della Olindo SA. La controprestazione di 50 000 franchi soggiace all’imposta, se accanto al logo non apparirà l’indicazione “con l’amichevole sostegno” della Olindo SA, poiché altrimenti non è possibile riconoscere che dev’essere reso pubblico unicamente il sostegno.

  • Sul sito internet di un’organizzazione di utilità pubblica, si pubblicizzano i prodotti e le prestazioni di servizi degli sponsor.

  • Durante lo svolgimento di una manifestazione, organizzata da un’organizzazione di utilità pubblica, un commerciante di automobili della piazza antistante è autorizzato a titolo oneroso a esporre in un luogo molto frequentato della manifestazione un veicolo nuovo indicante slogan pubblicitari. Volantini sono pure messi a disposizione delle persone interessate.

  • Nel foyer del teatro “Commedianti”, riconosciuto di utilità pubblica, sono appesi diversi cartelloni che pubblicizzano prodotti di imprese.

  • Durante la stagione estiva, la troupe del teatro “Commedianti”, riconosciuto di utilità pubblica, presenta lo spettacolo “Birra in paradiso”. I commedianti bevono birra senz’alcol di una determinata marca che segnalano ripetutamente agli spettatori. Il fabbricante del birrificio versa alla troupe teatrale un importo di 5000 franchi.

  • Il Museo della Piazza nella sua qualità di fondazione, è esentato dall’imposta federale diretta secondo l’articolo 56 lettera g LIFD e adempie quindi la condizione prevista dall’articolo 3 lettera j LIVA. La guida del museo contiene diverse inserzioni pubblicitarie di imprese.

  • Un’organizzazione di utilità pubblica incarica un’agenzia pubblicitaria di eseguire una campagna pubblicitaria attraverso la quale il nome e le attività dell’organizzazione devono essere portate a conoscenza di un vasto pubblico.

  • Un sportivo professionnista cede a titolo oneroso i suoi diritti d’immagine (per la televisione) a un’organizzazione di utilità pubblica.

  • Un’impresa ottiene il diritto di utilizzare a fini pubblicitari il logo, le immagini, i suoni ecc. di un’organizzazione di utilità pubblica.

Cifra valida dal 1° gennaio 2015 (riguardo alla validità [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”).