Avamprogetto OAsi1
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Ordinanza 1 sull'asilo
2 L’Ufficio federale può parimenti autorizzare l’entrata se:
a. il richiedente l’asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 200312 e il richiedente l’asilo non è giunto direttamente dal Paese d’origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.
3 L'Ufficio federale può autorizzare l'entrata per motivi umanitari13; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 200314.
Art. 29 Esame della competenza secondo Dublino
(art. 34 cpv. 2 lett. d)
1 L’Ufficio federale esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 200315.
2 Se da tale esame emerge che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato, l’Ufficio federale emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo.
3 Se motivi umanitari lo giustificano16, l’Ufficio federale può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora l’esame riveli che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato.
12 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).
13 Art. 15 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).
14 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).
15 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).
16 Art. 15 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.02.2003, pag. 1).