Avamprogetto OAsi1

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine

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Ordinanza 1 sull'asilo

Art. 29a (nuovo) Ripresa della procedura

(art. 35a LAsi)

1 Se un richiedente l'asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d'asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d'asilo. Non è più necessario effettuare una nuova procedura presso il centro di registrazione.

2 Se un richiedente l’asilo conferma la sua domanda d’asilo dopo una decisione di stralcio o presenta una nuova domanda, occorre assodare la ripresa della procedura in una decisone incidentale.

Art. 31

Abrogato

Art. 33

Abrogato

Art. 40

Abrogato

Art. 41 cpv. 2

2Abrogato