Avamprogetto OAsi1
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine
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Ordinanza 1 sull'asilo
b. non è giunto direttamente dal Paese d’origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.
Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto
(art. 22 LAsi)
1 L’autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio all’Ufficio federale le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana il regolamento interno per il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto e vi disciplina segnatamente l'alloggio le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta o la custodia degli oggetti di queste persone.
3 L’Ufficio federale può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura presso l'aeroporto.
Art. 13
Abrogato
Art. 14
Abrogato
Art. 15
Abrogato
Art. 16a (nuovo) Alloggio in centri esterni in situazioni particolari
(art. 26 cpv. 1 LAsi)
1 Se è data una situazione particolare dovuta a un aumento temporaneo o duraturo delle domande d'asilo, i centri di registrazione possono, per garantire un alloggio ai richiedenti l’asilo, gestire centri esterni quali centri di transito, dormitori d'emergenza o alloggi d'emergenza. In questi centri esterni non possono essere presentate domande d'asilo.
2 Il soggiorno nei centri esterni può protrarsi fino al momento in cui le autorità cantonali dispongono delle necessarie strutture, ma al massimo per 12 mesi.
Art. 17 Gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni
(art. 26 cpv. 1 LAsi)
Per garantire la gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni, l’Ufficio federale può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. Tali persone