Avamprogetto OAsi1

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine

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Ordinanza 1 sull'asilo

2 L'Ufficio federale mette a disposizione dei richiedenti l'asilo, all'aeroporto o in un centro di registrazione, i mezzi necessari per poter contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale.

3 Occorre rendere possibile il contatto personale tra la rappresentanza legale o la consulenza giuridica e il mandante nel quadro del regolamento interno giusta gli articoli 12 capoverso 2 e 18.

Art. 7b (nuovo) Emolumenti per prestazioni

(art. 17a LAsi)

L'Ufficio federale non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.

Art. 7c (nuovo) Emolumenti per domande di riesame e domande multiple

(art. 17b LAsi)

1 L’emolumento per procedure giusta l’articolo 17b della legge ammonta a 1200 franchi.

2 Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento.

3 I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anticipo dell’emolumento.

4 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 11 cpv. 1 e titolo (nuovo)

Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata alla frontiera

(art. 21 LAsi)

1 Per Paese dal quale il richiedente l’asilo è direttamente giunto in Svizzera si intende uno Stato confinante.

Art. 11a (nuovo) Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata all'aeroporto

(art. 21-23 LAsi)

1 Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l'entrata diretta.

2 L’Ufficio federale può parimenti autorizzare l’entrata se il richiedente l’asilo:

a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure

2 RS 172.041.1