Rapporto altre ordinanze LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 8 pagine
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4.2 Adeguamenti alla LStr
L'ordinanza SIMIC deve essere adattata alla LStr. Gli adeguamenti necessari sono essenzialmente di tipo formale, poiché si tratta di sostituire i rinvii alle disposizioni LDDS e alle ordinanze di esecuzione con i rinvii corrispondenti alla LStr e alle sue future ordinanze di esecuzione.
Art. 18 cpv. 4 lett. g
Nel testo tedesco, l’espressione «Garantieerklärung» viene sostituita da «Verpflichtungserklärung», in conformità con la terminologia comunitaria legata a Schengen, che nella traduzione italiana alterna le espressioni «dichiarazione di garanzia» e «dichiarazione d’impegno».
Art. 24a (nuovo)
Questa disposizione prevede che gli adeguamenti necessari all’attuazione degli Accordi di associazione a Schengen siano regolamentati in un nuovo allegato (allegato 2a).
4.3 Adeguamenti agli Accordi di associazione a Schengen
L'allegato 2a regola le modifiche dell’ordinanza SIMIC che devono essere adottate per l’attuazione degli Accordi di associazione a Schengen.
Art. 2 lett. a n. 5 ed lett. b n. 4
I dati del settore degli stranieri e dell’asilo comprenderanno anche i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione dei compiti secondo gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino.
Art. 5 cpv. 1 lett. l
Con l’entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen, le garanzie relative al permesso di dimora non saranno più obbligatorie per i cittadini stranieri esonerati dall’obbligo del visto. Di conseguenza i dati sulla loro persona non dovranno più essere trasmessi. La lettera I è pertanto abrogata.
Art. 6a
I dati personali relativi ai passeggeri, che devono essere trasmessi dalle imprese di trasporto aereo conformemente all’articolo 104 capoverso 4 LStr10, saranno registrati temporaneamente nel SIMIC (cfr. art. 104 cpv. 5 LStr).
10 Art. 104 LStr, nella versione adeguata secondo il progetto di messaggio relativo all’approvazione e all’attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifiche del diritto degli stranieri e del diritto d’asilo in vista dell’applicazione totale dell’acquis di Schengen e Dublin già ripreso (rettifica)