Rapporto altre ordinanze LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 8 pagine

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importo corrisponde all’emolumento riscosso ai cittadini svizzeri per il rilascio della carta di identità15.

Le esperienze fatte finora hanno mostrato che queste tariffe unitarie non sono giustificate se paragonate alle tariffe cantonali massime. A differenza del permesso per i cittadini UE/AELS, il rilascio di un primo permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi, che non possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, richiede accertamenti ed esami accurati e talvolta approfonditi. Ad esempio nel caso di una domanda di ricongiungimento familiare sono spesso necessari accertamenti in loco, interrogatori o controlli della documentazione inoltrata. Tali compiti richiedono tempo e personale. I costi che ne derivano non sono affatto proporzionati agli esigui emolumenti previsti per il rilascio di un’autorizzazione o di una carta di soggiorno per stranieri ai cittadini di Paesi terzi.

Alla luce del principio della copertura dei costi e dell’equivalenza, è pertanto giustificato un aumento degli emolumenti per il rilascio e il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata e di permessi di dimora a cittadini di Paesi terzi. Da questo aumento non sono interessati tuttavia i cittadini di Paesi terzi che possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Parimenti aumentato dovrebbe essere l’emolumento per il rilascio del permesso di domicilio. Il permesso di domicilio è un’autorizzazione che offre un ampio margine di manovra a livello di diritto degli stranieri e porta con sé numerosi vantaggi. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore della LStr. Poiché si tratta di un permesso di durata illimitata e non vincolato a condizioni, anche in questo caso sono necessari accertamenti particolarmente accurati prima del suo rilascio (richiesta di estratti del casellario giudiziale, eventuali rapporti sulla reputazione, accertamenti sul posto di lavoro, ecc.). Questo vale in particolare per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStr e art. 61 OASA).

Il permesso di domicilio è un’autorizzazione non disciplinata dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le condizioni per il rilascio si fondano esclusivamente sul diritto svizzero. Per questo motivo può essere applicato un aumento dell’emolumento anche per i cittadini UE/AELS. L’aumento previsto non costituisce una violazione della disposizione standstill dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 13 dell’Accordo). L’aumento dell’emolumento non è nemmeno una limitazione della libera circolazione. Per disciplinare il loro soggiorno in Svizzera i cittadini UE/AELS non sono tenuti per legge a richiedere un permesso di domicilio. Tuttavia sulla base delle esperienze fatte finora nei Cantoni l’interesse per il permesso di domicilio è forte.

Si stima che queste misure genereranno annualmente entrate pari a 13 milioni di franchi, che andrebbero a coprire una parte del dispendio occasionato ai Cantoni per respingere i cittadini di Paesi terzi in applicazione del diritto degli stranieri.

Ad eccezione dell’aumento (art. 8 cpv. 1 lett. a-d OEm-LStr), il sistema di riscossione degli emolumenti è ripreso senza modifiche. Nel quadro dell’introduzione della nuova carta di soggiorno per stranieri questo sistema dovrà essere verificato. Il principio valido finora, ossia che la carta di soggiorno per stranieri contiene sempre anche un permesso di polizia degli stranieri (decisione), non può essere mantenuto. La carta di soggiorno per stranieri in formato carta di credito non potrà più dare informazioni esaurienti sullo statuto di soggiorno (cfr. art. 13 cpv. 1 ordinanza di esecuzione della LDDS).

La nuova carta di soggiorno per stranieri conterrà soltanto alcune informazioni e servirà principalmente a provare che il titolare è o era autorizzato a soggiornare in Svizzera. Una modifica dello scopo del soggiorno o un cambiamento di Cantone non comporterà più in ogni

15 Art. 45 e 47 dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (http://www.admin.ch/ch/i/rs/143_11/app2.html)