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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 8 pagine
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L’articolo 51 può essere abrogato perchè questa disposizione, che prevede la notifica allo stato civile di casi concernenti persone dell’ambito dell’asilo, non ha più ragion d’essere in vista del nuovo articolo 82 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). L’articolo 82 introduce un obbligo generale di notifica di tutti gli stranieri. Inoltre alle amministrazioni comunali del luogo di domicilio o di soggiorno saranno comunicate tutte le modifiche dello stato civile secondo l’articolo 49 OSC affinché il controllo degli abitanti disponga di dati aggiornati. Questo ufficio informa contemporaneamente le autorità di migrazione.
Nella Sezione 3 concernente la celebrazione del matrimonio di cittadini stranieri è introdotto un nuovo articolo 74bis«Elusione del diritto degli stranieri». Dal punto di vista della sistematica, sarebbe sbagliato inserire tale disposizione nella Sezione 1 «Procedura preparatoria» o nella Sezione 2 «Celebrazione del matrimonio». Infatti l’elusione del diritto può avvenire in entrambe le fasi della procedura, cioè non solo durante la procedura preparatoria bensì anche durante quella di celebrazione del matrimonio.
Per inoltrare la domanda di preparazione al matrimonio e i necessari documenti, i fidanzati possono recarsi all’ufficio dello stato civile separatamente. È pertanto possibile che il sospetto di matrimonio fittizio emerga soltanto al momento della preparazione della celebrazione del matrimonio. È già accaduto che i fidanzati non si conoscessero personalmente e che fossero scambiati per testimoni.
In presenza di pesanti indizi l’ufficiale dello stato civile è tenuto ad interrompere la procedura e ad avviare gli accertamenti previsti dall’articolo 97a CC.
L’ordinanza prevede che i fidanzati siano di norma ascoltati. L’audizione separata dei fidanzati consente di far emergere eventuali discordanze nelle dichiarazioni. L’audizione verte sul contenuto della relazione, in particolare sulle circostanze dell’incontro, sulla conoscenza reciproca, sulle attività sociali comuni e sul rapporto con la famiglia e i parenti.
L’ufficiale dello stato civile è tenuto a richiedere il fascicolo delle autorità di polizia degli stranieri. Sulla base delle informazioni ivi contenute può verificare la situazione dei fidanzati dal punto di vista del diritto degli stranieri e può accertare se nel caso concreto sia immaginabile un abuso di diritto ai sensi dell’articolo 97a CC, in particolare perché il soggiorno di uno dei fidanzati è precario (ad esempio imminente allontanamento, domanda d’asilo respinta, ecc.).
L’ufficiale dello stato civile ha la possibilità di richiedere informazioni complementari alle autorità di polizia degli stranieri (domande concernenti le condizioni di soggiorno, la domanda d’asilo, ecc.), ma anche ad altre autorità amministrative, ad esempio alle assicurazioni sociali, alle autorità tutorie, alle autorità di controllo degli abitanti o alle amministrazioni fiscali per determinare ad esempio se si è dinnanzi ad una situazione di dipendenza (misure di protezione degli adulti, disabilità, malattia, tossicodipendenza, situazione finanziaria precaria, ecc.).
Secondo il capoverso 2 i fidanzati hanno la possibilità di inoltrare documenti (contratto d’affitto comune, fotografie, lettere, dichiarazioni scritte, ecc.); possono anche chiedere che autorità o terzi presentino documenti. L’ufficiale dello stato civile dà seguito a tali domande se possono apportare chiarimenti. Al contrario non rientra nei compiti dell’ufficiale dello stato civile ottenere altri mezzi di prova come ad esempio ispezioni oculari o domande di assistenza giudiziaria.
Poiché si tratta di assistenza amministrativa, le informazioni fornite dalla autorità sono gratute. Essendo in gioco il diritto fondamentale al matrimonio (art. 14 Cost.), le informazioni devono essere fornite senza indugio (cpv. 4). I terzi coinvolti su richiesta dei fidanzati, a differenza delle autorità che sono tenute a fornire informazioni, non hanno alcun obbligo di