Rapporto altre ordinanze LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 8 pagine

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Art. 19 cpv. 1

Questa disposizione disciplina i diritti degli interessati, segnatamente il diritto di informazione, di notifica e di cancellazione di dati rinviando alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)11 e della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)12.

Nel quadro degli Accordi di associazione a Schengen, qualsiasi trattamento di dati personali deve soddisfare le esigenze poste dalla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. Per ragioni di trasparenza e leggibilità, con il decreto federale del 17 dicembre 200413 è stata creata una sezione nella LStr (capitolo 14 bis, art. 111a-111h) per le disposizioni sulla protezione dei dati, che tuttavia sono applicabili soltanto al trattamento dei dati effettuato nel quadro della procedura per il rilascio del visto e in relazione agli obblighi di diligenza e di impegno delle imprese di trasporto.

I riferimenti all’obbligo di informazione relativo alla raccolta dei dati personali (art. 111e LStr), al diritto di accesso (art. 111f LStr) al rifiuto o alla restrizione del diritto di accesso (art. 111g LStr), devono essere aggiunti all’articolo 19 capoverso 1, nella misura in cui si applicano al trattamento dei dati nel quadro sopra menzionato.

5. Ordinanza sugli emolumenti della LStr

Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2005 l’entrata in vigore dell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm) insieme all’articolo 46a della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Tali testi rappresentano la base per una nuova regolamentazione unitaria degli emolumenti all’interno dell’amministrazione federale. La OgeEm uniforma i principi per la riscossione degli emolumenti, le eccezioni all’assoggettamento, le basi per la determinazione degli emolumenti nelle normative speciali e la procedura di incasso.

Nella Sezione 1 (art. 1 Campo di applicazione, art. 2 Applicabilità della OgeEm, art. 3 Assoggettamento, art. 4 Determinazione degli emolumenti, art. 5 Supplemento, art. 6 Incasso, art. 7 Emolumenti cantonali) sono disciplinate le disposizioni generali. Qui è importante notare in particolare l’articolo 4, secondo cui la tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie. L’articolo 5 prevede ora un supplemento anche per decisioni e prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà. L’articolo 6 tiene conto del fatto che l’Ufficio federale della migrazione in numerosi casi ha dovuto prendere decisioni concernenti persone domiciliate all’estero. In questi casi è giustificato un incasso anticipato.

Nella Sezione 2 sono disciplinati gli emolumenti massimi cantonali. In occasione dell’ultimo adeguamento di tali emolumenti, in concomitanza con l’introduzione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono state introdotte tariffe unitarie per tutti gli stranieri e si è abbandonata l’idea di prevedere tariffe diverse per i cittadini CE/AELS e i cittadini di Paesi terzi. In applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone14, è stata fissato un emolumento massimo di 65 franchi. Tale

11 RS 235.1

12 RS 172.021

13 FF 2004 7150

14 Tale disposizione recita: La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.