Rapporto altre ordinanze LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 8 pagine
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partecipazione. Se la risposta del terzo coinvolto non perviene entro il termine utile, l’ufficiale dello stato civile decide sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo.
Come mezzi di prova e in particolare per consentire un controllo da parte delle autorità di ricorso, le informazioni scritte e orali devono essere messe a verbale (cpv. 5). Affinché sia garantita la necessaria protezione giuridica, in caso di rifiuto di celebrare il matrimonio la decisione dell’ufficiale dello stato civile va comunicata per iscritto congiuntamente ai rimedi giuridici (cpv. 6). I Cantoni possono prevedere inoltre che ai sensi dell’articolo 16 capoverso 6 OSC gli atti siano sottoposti per verifica alle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile. Se l’autorità di vigilanza ha preso parte alla decisione, deve, in caso di ricorso, inoltrare il fascicolo direttamente all’istanza successiva conformemente all’articolo 90 OSC.
In caso di matrimoni fittizi o di sospetto in tal senso, l’ufficiale dello stato civile informa le autorità di migrazione conformemente all’articolo 82 OASA.
L’articolo 75bis è analogo all’articolo 74bis, che si riferisce all’abuso di diritto da parte del fidanzato o della fidanzata. Si rimanda pertanto al commento di tale articolo.