Rapporto altre ordinanze LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 8 pagine

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caso l’obbligo di rilasciare un nuovo permesso durante il periodo di validità del vecchio libretto. In futuro si dovrà differenziare chiaramente tra l’emolumento per il permesso di soggiorno e l’emolumento per l’autorizzazione.

La Sezione 3 tratta gli emolumenti federali. In futuro si rinuncerà a prevedere un emolumento fisso per il nulla osta dell’Ufficio del lavoro necessario per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso annuale. Si è infatti notato che il dispendio di tempo varia a seconda delle domande trattate. È pertanto giustificato calcolare l’emolumento in base al tempo necessario per le decisioni (art. 4). Il nuovo calcolo degli emolumenti concerne soprattutto i cittadini dei Paesi terzi. I cittadini dei vecchi Stati membri della CE e dell’AELS non sono interessati da questa nuova regola, non necessitando più del nulla osta dell’Ufficio del lavoro. Durante il periodo transitorio, fino al 2011, la disposizione si applica tuttavia ai cittadini dei nuovi Stati membri della CE, essendo a loro applicabile una disposizione transitoria. Per un primo accesso al mercato del lavoro continuano a necessitare di una decisione di approvazione (art. 10 cpv. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681).

Nella Sezione 4 sono disciplinati gli emolumenti per i visti. Qui si è notato che gli emolumenti previsti dalla precedente ordinanza sugli emolumenti LDDS erano troppo bassi dal punto di vista della copertura dei costi e del principio dell’equivalenza. Tali emolumenti saranno aumentati opportunamente. D’ora in poi il trattamento di una domanda di visto da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare sarà soggetto ad un emolumento di 95 franchi. I costi per il visto supplementare ammontano alla stessa cifra. Anche gli Accordi di associazione a Schengen prevedono un emolumento di 95 franchi. Si rinuncia infine ad elencare le manifestazioni per le quali il visto è rilasciato gratuitamente. L’UFM indicherà in apposite istruzioni le manifestazioni che soddisfano i criteri posti dall’ordinanza (art. 13 cpv. 1 lett. h).

Con l’entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen va adeguata anche l’ordinanza sugli emolumenti della LStr (cfr. art. 14 e allegati; coordinazione con gli Accordi di associazione a Schengen). In sintonia con l’acquis di Schengen è fissata la riscossione di un emolumento pari a 95 franchi (cfr. GU C 326 del 22.12.2005, p. 89) per il trattamento di una domanda di visto da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare. Alla lista dei visti esenti da emolumento (cfr. art. 13 cpv. 1 in allegato) sono aggiunti i visti per minori di 6 anni (lett. a). Anche studenti, universitari e gli insegnanti accompagnatori nel quadro di un viaggio di studio o di formazione sono esenti da emolumento sul visto (lett. d). Lo stesso vale per i ricercatori di Paesi terzi ai sensi della Raccomandazione 2005/761/CE16 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata ai ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica.

6. Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Le modifiche concernono gli articoli 97a, 105 numero 4 e 109 capoverso 3 CC e gli articoli 6 capoversi 2-3 e 9 capoverso 1 lettera c della legge federale sull’unione domestica registrata, che è stata modificata nel quadro della nuova LStr (FF 2005 6545). In questo contesto vanno modificate le seguenti disposizioni della OSC:

L’articolo 40 OSC va completato affinché l’autorità giudiziaria in futuro precisi se la sentenza di nullità del matrimonio si fonda sui motivi di nullità di cui all’articolo 105 numero 4 CC, poiché da questi motivi dipende la revoca il rapporto di filiazione con eventuali figli nati durante il matrimonio dichiarato nullo (art. 109 cpv. 3 CC).

16 GU L 289 del 3.11.2005, p. 23