Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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Nessuna osservazione: CP, GastroSuisse, CVAM, SAV

Art. 1a (nuovo): Trattamento di dati personali

1 L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:

a. amministrazione dei prestiti;

b. documentazione giudiziaria turca;

c. banca dati finanziamento asilo (Finasi);

d. banca dati sui casi medici;

e. banca dati aiuto individuale al ritorno;

f. banca dati LINGUA.

2 Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo. Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. L’Ufficio federale può rendere accessibile le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

a. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri;

b. ai rappresentanti delle autorità dell’amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo;

c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazione sui Paesi.

3 L’amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale che si occupano dell’amministrazione dei prestiti.

4 La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l’asilo e la cui autenticità è stata confermata. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale specializzati nell’analisi di documenti giuridici.

5 Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 24, 26, 28 e 31 dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie. Essa contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale. I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati

dall’Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale che si occupano del versamento delle somme forfettarie.

6 La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale che si occupano dei casi medici.

7 Nella banca dati aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l’asilo. Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell’Ufficio federale che si occupano del controllo e della valutazione dell’aiuto individuale al ritorno.

8 Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l’asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati. Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell’Ufficio federale.

Favorevoli

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