Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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Ad capoverso 2:
I primi due periodi del capoverso 2 restano invariati. È fatto capo a un interprete se la persona che svolge l'interrogatorio non conosce la lingua dei richiedenti l'asilo. Il terzo periodo prevede la possibilità di sostituire l'interrogatorio sommario mediante un'audizione ordinaria in presenza di rappresentanti delle opere d'aiuto. In circostanze particolari, ad esempio nel quadro del ricongiungimento familiare, una tale procedura si giustifica per motivi di celerità.
Ad capoverso 3:
Secondo la nuova regolamentazione concernente gli Stati terzi, all'articolo 34 della legge, non è più disposto l'allontanamento preventivo in uno Stato terzo, bensì una decisione di non entrata nel merito che pone fine alla procedura. Ciò presuppone che lo Stato terzo garantisca la riammissione dei richiedenti l'asilo. L'esame di tale garanzia è effettuato preliminarmente dal centro di registrazione, nel quadro della procedura di non entrata nel merito. Il primo periodo dell'attuale articolo 19 capoverso 3, vertente su un pertinente esame in caso di allontanamento preventivo, è pertanto superfluo. Del resto, la disciplina dell'allontanamento preventivo di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge è stato abrogato nel quadro della revisione parziale della LAsi.
In virtù di eventuali accordi di riammissione tra la Svizzera e gli Stati d'origine, la competenza per la procedura di riammissione dal punto di vista organizzativo può essere disciplinata liberamente. Essa può incombere all'UFM o ai Centres de coopération policière et douanière (CCPD) bilaterali a Ginevra e Chiasso, nonché ad autorità cantonali. Vista tale molteplicità di competenza, occorre stralciare anche il secondo periodo del capoverso 3.
Articolo 20 Regolamento interno dei centri di registrazione
Vedansi le osservazioni relative all'articolo 18.
Articolo 21 Ripartizione fra i Cantoni
Dopo un soggiorno di 60 giorni all'aeroporto o in un altro luogo adeguato, in caso d’entrata in Svizzera del richiedente l'asilo, l'UFM lo può attribuire direttamente a un Cantone (cfr. art. 22 cpv. 6 LAsi). L'UFM può parimenti autorizzare l'entrata e attribuire un richiedente l'asilo a un Cantone, se appare verosimile che sarà emanata una decisione d'asilo positiva. Infine, un richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone se una decisione in materia d'asilo emanata all'aeroporto non può essere notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda (cfr. art. 23 cpv. 2 LAsi). Di riflesso occorre adeguare il riferimento all'articolo 21 OAsi 1, che disciplina la ripartizione dei richiedenti l’asilo fra i Cantoni.
Articolo 23 Annuncio nel Cantone
Se un richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone, egli deve annunciarsi nel Cantone dopo aver lasciato il centro di registrazione. Siccome d'ora in poi l'UFM è competente per l'attribuzione al Cantone nel quadro della procedura all'aeroporto, l'articolo 23 va completato conseguentemente.
Per motivi pratici è inoltre stabilito che i richiedenti l'asilo devono annunciarsi nel Cantone non più il giorno stesso, ma entro 24 ore.
Articolo 28 Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)
Il riferimento all'articolo 42 capoverso 2 della legge va stralciato in quanto tale articolo è stato abrogato nel quadro della revisione parziale della LAsi. Il riferimento deve invece comprendere l'articolo 35a della legge, in quanto il parere dell'ACNUR può essere sollecitato anche in
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