Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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2.4. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Sezione 1: Aiuto all'esecuzione

Articoli 1, 2, 4a, 5 e 6

Questi articoli, che rinviano alla LDDS, sono adeguati alla LStr senza modifiche materiali.

Articolo 11 capoverso 2

L'intervento di terzi oltre alle competenti autorità all'aeroporto è possibile anche nel contesto dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione all'aeroporto. È ad esempio sensato prevedere la possibilità di incaricare una ditta privata del pagamento del denaro per il viaggio in caso di partenza volontaria. L'articolo 11 capoverso 2 OEAE è pertanto completato in tal senso.

Articolo 15 Partecipazione alle spese della carcerazione

Ad capoverso 1:

L'importo forfettario per la carcerazione è aumentato da 130 a 140 franchi. In tal modo è tenuto conto del rincaro intervenuto dalla revisione totale della legge sull'asilo del 1° ottobre 1999. D'ora in poi l'importo forfettario è adeguato all'indice dei prezzi - come tutti gli altri importi forfettari nel settore dell'asilo. Il capoverso 1 è inoltre adeguato alle nuove disposizioni della LStr.

Ad capoversi 2 e 3:

Gli attuali capoversi 2 e 3 sono abrogati in quanto obsoleti. Durante una procedura d'asilo pendente, le spese sostenute dai Cantoni per l'assistenza medica sono rimborsate nel quadro della somma forfettaria globale. Dopo il passaggio in giudicato della decisione d'asilo negativa e della decisione di allontanamento, i richiedenti l'asilo respinti beneficiano, se necessario, del soccorso d'emergenza. Tale soccorso comprende anche l'eventuale assistenza medica. Le spese non sono invece rimborsate separatamente. Tale disciplina è tuttora applicabile alle persone con decisione di non entrata nel merito. Essa è ora estesa anche ai richiedenti l'asilo respinti con decisione passata in giudicato.

Il nuovo capoverso 2 prevede la possibilità per l'Ufficio federale di concludere con le autorità dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione in vista del rinvio coatto giusta l'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 5 LStr.

Giusta l'articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 5 LStr, l'Ufficio federale può incarcerare lo straniero per un massimo di 20 giorni se la decisione d’allontanamento è notificata in un centro di registrazione in virtù degli articoli 32–35 LAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile. L'esecuzione è considerata presumibilmente attuabile ai sensi della legge se durante la durata massima della carcerazione è possibile procurare documenti di viaggio che consentano la partenza e organizzare tale partenza.

In qualità di autorità che ha ordinato la carcerazione in vista del rinvio coatto, l'Ufficio federale dipende, per l'esecuzione di tale nuova carcerazione a partire dal centro di registrazione, dall'assistenza amministrativa e giudiziaria dei Cantoni, in quanto la Confederazione non ha a disposizione e non gestisce strutture carcerali. La nuova carcerazione della durata di 20 giorni a partire dal centro di registrazione della Confederazione può pertanto essere eseguita esclusivamente in adeguate strutture carcerali dei Cantoni. A tal fine, l'Ufficio federale è auto-

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